Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35416 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35416 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA ANNA N. IL 23/07/1976
avverso la sentenza n. 20164/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
08/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 04/06/2014

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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8/5/2013 il giudice monocratico del Tribunale di Roma
ha dichiarato Bevilacqua Anna, contumace nel procedimento, colpevole della
contravvenzione all’art. 650 c.p., per non avere ottemperato, senza giustificato
motivo, all’invito legittimamente impartito per ragioni di giustizia dal personale
della stazione carabinieri di Roma “Cecchignola” di presentarsi presso la caserma
alle ore 18 del 5/6/2009 per motivi di giustizia e l’ha condannata alla pena di
Euro 200,00, di ammenda.
Il Tribunale ha rilevato che dalla documentazione acquisita e dalle

dichiarazioni dell’operante era emerso che la Bevilacqua, pur avendo sottoscritto
la notifica del provvedimento in data 2/6/2009, non si era poi presentata, il che
integrava il reato ascrittole.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputata lamentando che il
giudice avrebbe dovuto assolvere l’appellante, quantomeno ai sensi dell’articolo
530, 20 co., cod. proc. pen., in quanto l’invito rivolto alla Bevilacqua non era
idoneo a rendere edottg, la prevenuta del contenuto e della natura del
provvedimento e, soprattutto, della finalità di acquisire accertamenti di polizia
giudiziaria.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere come tale rigettato. La ricorrente
assume che l’invito non era idoneo a consentirle le ragioni di giustizia per cui era
stata convocata presso la caserma dei carabinieri. Nella sentenza invece si
espone chiaramente che i carabinieri stavano svolgendo indagini per accertare la
proprietà ed il possesso di un autoveicolo che formalmente apparteneva a
Bevilacqua Anna e che questa circostanza le era stata rappresentata
verbalmente dall’operante che le aveva chiesto di presentarsi per rendere i
chiarimenti del caso. Non essendosi la donna presentata spontaneamente, era
stato emesso l’invito a comparire e anche questa volta le era stato rappresentato
verbalmente il motivo.
L’imputata quindi era ben a conoscenza delle ragioni di giustizia per cui
doveva presentarsi e l’inottemperanza costituisce l’illecito in contestazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
1

/

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2014
\,

I Pre dent

Il Consigliere estensore

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