Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35415 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35415 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI COSENZA
nei confronti di:
DE MARCO FABIO N. IL 07/02/1949
PONTE DOMENICO N. IL 17/07/1987
inoltre:
PONTE DOMENICO N. IL 17/07/1987
PARTE CIVILE ,
–1
avverso la sentenza n. 35/2007 GIUDICE DI PACE di ACRI, del
09/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
bui
che ha concluso per

r i,

(CL,

Data Udienza: 04/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ricorre per
violazione di legge avverso la sentenza del giudice di pace di Acri del 9.01.2014,
che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei
confronti di De Marco Fabio e Ponte Domenico, imputati del delitto di cui agli
articoli 110, 582 cod. pen. in dannOtMustica Giacomo per intervenuta
prescrizione.
Deduce il ricorrente l’erroneità del calcolo del termine di prescrizione in cui è

stato sospeso in conseguenza dei rinvii richiesti dalla difesa degli imputati (dal
16/2/2012 al 5/4/2012 e dal 22/11/2012 al 18/4/2013) e dalla adesione dei
medesimi alla astensione dalle udienze (dal 5/7/2012 al 22/11/2012), per
complessivi giorni 336. Essendo stato il reato commesso in data 8/4/2006 il
termine di prescrizione interverrà il 15/9/2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
A prescindere dall’oscurità del discorso giustificativo sul termine di
prescrizione effettuato dal giudice di prime cure, che indica il termine ordinario di
prescrizione in cinque anni (anziché in sei trattandosi di delitto) e ignora anche
gli effetti della interruzione di cui all’articolo 160 codice penale, ai fini del calcolo
del termine di prescrizione (nuovamente interrotta dal decreto di citazione a
giudizio dopo la sentenza di annullamento) occorre tenere conto della
sospensione del medesimo per l’astensione degli avvocati (che non è limitata alla
sola durata dello “sciopero”, ma si estende al tempo resosi necessario per gli
adempimenti tecnici imprescindibili al fine di garantire il recupero dell’ordinario
svolgersi del processo) e dei rinvii chiesti dai difensori, come previsto dall’articolo
159 co. 1 n. 3 cod. pen.. In questo ultimo caso, solo se determinato da
impedimento della parte o dei difensori il rinvio non può eccedere i 60 giorni,
altrimenti la sospensione opera per tutto il tempo che intercorre tra l’udienza in
cui il rinvio è disposto e quella successiva. Il calcolo corretto dei termini di
sospensione porta quindi a determinare in 336 i giorni utili da computare ai fini
della determinazione della prescrizione.
Essendo stato il reato commesso in data 8/4/2006 il termine di prescrizione
comprensivo del periodo di interruzione è scaduto il 8/10/2013. Sommando il
periodo di sospensione il termine scadrà il 14/9/2014.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace
di Acri in diversa composizione.
1

incorso il giudice di pace che non ha tenuto conto dei periodi in cui il processo è

Così deciso in Roma, 4 giugno 2014

Il Consigliere estensore

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