Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35414 del 11/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35414 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANDREOLA LAURA N. IL 31/12/1985
avverso la sentenza n. 9599/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
12/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
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Data Udienza: 11/07/2013

< , Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., resa in data 12.06.2012, applicava nei confronti di Andreola Laura la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui all'art. 186, cod. strada e disponeva la sospensione della patente di guida per anni due. 2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida. La di guida nella misura massima di anni due, omettendo di indicare i motivi di tale determinazione. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte annulli la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, stante la carenza di motivazione al riguardo, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte. , 4.1 Occorre in primo luogo soffermarsi sul titolo di reato per il quale si procede. Al riguardo, deve osservarsi che, nel capo di imputazione, si fa riferimento agli artt. 186 e 186 bis cod. strada, senza specificare quale fattispecie, tra quelle di cui al comma 2, lett. b) e c), dell'art. 186, cit., costituisce oggetto di addebito. E deve pure sottolinearsi che il giudicante, nella motivazione della sentenza oggi impugnata, preliminarmente esclude la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 186 bis, cod. strada Deve, allora, aversi riguardo al tasso alcolemico risultante dalle effettuate misurazioni nei confronti di Andreola Laura. Ebbene, l'esame degli scontrini rilasciati dall'etilometro - acquisiti agli atti - evidenzia che dalla prima prova è risultato un tasso pari a 1,49 g/I, mentre dalla seconda prova è emerso un tasso pari a 1,51 O. Tanto chiarito, mette conto richiamare l'insegnamento ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, è possibile ritenere la sussistenza di una delle specifiche fattispecie di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, solo in presenza di due misurazioni alcolimetriche che producono risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, dovendo, a norma dell'art. 379, comma secondo, Reg. att. C.d.S., la concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti. Ed invero, la Corte regolatrice 11-wk chiarito che, fermo restando che ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente ricorrente rileva che il giudice ha stabilito la durata della sospensione della patente previste dall'art. 186 cod. strada, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale, nel caso in cui si sia in presenza di due misurazioni alcolimetriche che hanno dato valori diversi, la fattispecie applicabile è quella di minore gravità, secondo il principio del "favor rei" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27954 del 07/06/2012, dep. 12/07/2012, Rv. 253838). Quindi, nel caso di specie, la fattispecie di reato alla quale occorre fare riferimento è quella di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada. di questa Suprema Corte, con la sentenza applicativa di pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguono di diritto (Cass. Sez. U, sentenza n. 8488, del 27 maggio 1998, dep. 21.07.1998, Rv. 210981). E' poi il caso di rilevare che tale orientamento giurisprudenziale ha trovato riscontro nel testo dell'art. 186, comma 2 quater, cod. strada, come introdotto dal d.l. 3 agosto 2007 n. 117, convertito in legge 160/2007, già vigente all'epoca del fatto per cui si procede. Orbene, il Tribunale di Roma, in riferimento alla fattispecie in addebito, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura massima pari ad anni due - peraltro corrispondente all'ipotesi in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale - omettendo di sviluppare alcun passaggio argomentativo sul punto. Al riguardo, deve considerarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 35346 del 12/06/2008, dep. 15/09/2008, Rv. 241189). E deve osservarsi che, declinando il richiamato principio in riferimento alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida disposta nell'ambito della sentenza di patteggiamento, la giurisprudenza di legittimità ha specificamente rilevato che il giudice deve fornire una espressa motivazione sul punto, allorché la misura sanzionatoria si discosti dal minimo edittale (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007, dep. 28/09/2007, Rv. 237470). 5. Sussiste, pertanto, il dedotto vizio motivazionale, che concerne la determinazione della durata della sospensione della patente di guida, applicata nei confronti dell'imputata. Si impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alla durata della sospensione della patente di guida. Poiché l'applicazione, in concreto, di tale sanzione comporta l'uso di poteri discrezionali riservati al giudice del merito, si dispone l'annullamento della sentenza 3 4.1.2 Ciò premesso, deve considerarsi che, come statuito dalle Sezioni Unite impugnata, sul punto di interesse, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Roma per nuovo esame. Così deciso in Roma in data 11 luglio 2013 Il Presidente Il Consigliere est.

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