Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35413 del 10/07/2013


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 35413 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
Sgarbi Francesco n. il 8.5.1986
avverso la sentenza n. 27796/2012 pronunciata dalla Corte di
Cassazione di Roma il 6.12.2012;
sentita nella camera di consiglio del 10.7.2013 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
sentito il Procuratore Generale, in persona del dott. A. Policastro, che
ha richiesto procedersi alla correzione dell’errore materiale.

Data Udienza: 10/07/2013

2

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
– Con nota in data 5.3.2013, il consigliere estensore del collegio della quarta sezione penale del 6.12.2012 di questa Corte di cassazione, ha segnalato la commissione di un errore materiale nel dispositivo della sentenza n. 15892/2013 del 6.12.2013 emessa nei confronti dell’imputato Francesco Sgarbi, là dove, dopo la pronuncia di
annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, è stata omessa l’indicazione del rinvio al tribunale di
Modena.
Trattandosi di errore materiale emendabile con la procedura di correzione di cui all’art. 130 c.p.p., non ricorrendo circostanze
ostative — e rilevata l’effettività dell’errore materiale segnalato — va
disposta la correzione del dispositivo relativo alla sentenza n.
15892/20123 del 6.12.2012 emessa nei confronti dell’imputato Francesco Sgarbi così come indicato nell’istanza.
2. —

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, dispone correggersi il dispositivo relativo alla sentenza di questa sezione in data 6 dicembre 2012
11. 15892/2013 (RG n. 27796/2012) pronunziata nei confronti di
Sgarbi Francesco nel senso che, dopo la frase «sospensione della patente di guida», va aggiunta la frase «con rinvio al tribunale di Modena».
Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.7.2013.

i.

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