Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35412 del 10/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35412 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
URSO MASSIMILIANO N. IL 30/03/1971
avverso l’ordinanza n. 47214/2012 CORTE DI CASSAZIONE, del 19.04.2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. ALDO POLICASTRO, che ha
chiesto procedersi alla correzione

Udito il difensore Avv. Brancadoro Mario del Foro di Roma, sostituto processuale
dell’Avv. Musotto Salvatore, difensore della parte civile, che si associa alla richiesta
del Procuratore Generale

Data Udienza: 10/07/2013

4 .„

Ritenuto in fatto
1.

In relazione al dispositivo riportato sul ruolo di udienza relativo al

procedimento RG n. 47214/2012, il Presidente Titolare della IV Sezione ha rilevato
d’ufficio, su segnalazione del consigliere relatore, che si è incorsi in errore
materiale, con riferimento alle statuizioni civili, laddove è stata omessa la condanna
del ricorrente al rimborso delle spese sostenute nel giudizio anche dalla costituita
parte civile INAIL, che aveva depositato conclusioni scritte e nota spese; ed ha

cui all’art. 130 cod. proc. pen.
2. All’odierna udienza il Procuratore Generale ha concluso chiedendo di
procedere alla correzione degli errori materiali.
Considerato in diritto
3. Sussistono le condizioni di legge per procedere ai sensi dell’art. 130, cod.
proc. pen. Invero, risulta evidente che si registra un divario tra volontà del Collegio
e la sua espressione, laddove nel dispositivo della sentenza-documento e del ruolo
di udienza è stato omessa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese
sostenute nel giudizio di cassazione dalla parte civile costituita INAIL. Emerge,
infatti, ex actis, che il Collegio ha disposto la condanna del ricorrente al rimborso
delle spese in favore di tutte le costituite parti civili. Si sono, pertanto, verificati
meri errori materiali che non determinano nullità.
3.1 Si procede quindi alla correzione del dispositivo contenuto nella sentenza
19 aprile 2013 di questa sezione (RG n. 47214/2012) n. 25134/13 pronunciata nei
confronti di URSO MASSIMILIANO, nel senso che, dopo le parole “per ciascuno delle
altre due parti civili)” va aggiunta la frase: “Liquida inoltre la somma di complessivi
euro 2.500,00 a favore dell’INAIL”. Dispone analoga correzione del dispositivo
contenuto nel ruolo di udienza e manda alla cancelleria per le annotazioni di rito.
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo contenuto nella sentenza 19 aprile 2013 di questa
sezione (RG n. 47214/2012) n. 25134/13 pronunziata nei confronti di URSO
MASSIMILIANO, nel senso che, dopo la frase “per ciascuno delle altre due parti
civili)” va aggiunta la frase:
“Liquida inoltre la somma di complessivi euro 2.500,00 a favore dell’INAIL.”.
Dispone analoga correzione del dispositivo contenuto nel ruolo di udienza e manda
alla Cancelleria per le annotazioni di rito.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2013.

chiesto procedersi alla eliminazione del richiamato errore, attivando la procedura di

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