Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35410 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35410 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

Data Udienza: 09/04/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIELLA GIULIO N. IL 07/07/1941
ZANI AURELIA N. IL 14/01/1951
avverso la sentenza n. 200/2011 TRIBUNALE di PIACENZA, del
09/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per

Udito, per la arte civile, l’Avv
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Udit4difensorvkvv.eio 4< g‘ k "[91 O (....kt °Led\ A - t , n RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica con sentenza del 9.11.2012, condannava Giulio Biella e Aurelia Zani per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. alla pena di euro 516 di ammenda ciascuno, perché in concorso recavano disturbo a Giancani Corrado, per biasimevole motivo, parcheggiando autovetture, carretti ed altri oggetti in modo da rendere difficoltoso l'accesso all'agriturismo nella titolarità del Giancani, nonché accatastando vari materiali maggio 2009. 2. Avverso la citata sentenza gli imputati proponevano appello che è stato qualificato ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia. Contestano la ricostruzione dei fatti operata dal tribunale, rilevando che l'agriturismo viene esercitato in fabbricato che affaccia sulla corte, ma non ha alcun diritto sulla stessa. Quindi, assumono la insussistenza del requisito della petulanza e del biasimevole motivo e contestano che i fatti si siano svolti in luogo pubblico o aperto al pubblico, essendo la corte in oggetto un luogo privato. 3. La parte civile costituita ha depositato memoria, rilevando la inammissibilità del ricorso degli imputati che chiedono una alternativa ricostruzione dei fatti non consentita nel giudizio di legittimità, nonché, la genericità delle doglianze difensive, ribadendo che deve ritenersi sussistente il motivo biasimevole ed il presupposto del luogo apertoc,5.5coo - CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso - tale correttamente qualificata l'impugnazione proposta originariamente come appello, stante la sanzione inflitta - ad avviso del Collegio, deve essere dichiarato inammissibile. L'affermazione di responsabilità dei ricorrenti è stata fondata sulle circostanze riferite dalla persona offesa e dai testimoni esaminati, nonché sulla documentazione acquisita. E' stato evidenziato che i fatti hanno origine in annosi contrasti tra la persona offesa e gli imputati, zii di questa, per questioni, sfociate in vertenze civili ed amministrative, legate alla proprietà comune ereditata e, poi, divisa di un complesso immobiliare costituito da più fabbricati dove il Giancani aveva avviato un'attività di agriturismo. Il tribunale ha ritenuto provato che gli imputati avevano posto in essere reiterate condotte idonee a configurare le molestie 2 edili visibili ai clienti ed installando un faro con luce abbagliante, nel 2008 sino a penalmente rilevanti: avevano parcheggiato stabilmente una vettura in modo da ostruire l'ingresso al giardino dell'agriturismo, rimossa soltanto dopo molto tempo con l'intervento di un carro attrezzi, nonostante un'azione possessoria; avevano posizionato carretti colmi di rifiuti nei pressi dell'agriturismo; avevano tenuto esposti dinanzi al proprio edificio materiali di risulta della ristrutturazione, tra cui igienici wc, visibili ai clienti dell'agriturismo; avevano installato un faro in modo da abbagliare i clienti dell'agriturismo. Come è noto, la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen., richiede che volontà di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà. Invero, alla luce delle circostanze di fatto emerse nel processo, la sentenza impugnata correttamente ha ritenuto che la complessiva condotta tenuta dagli imputati fosse oggettivamente idonea ad arrecare molestia e disturbo alla persona offesa; la sistematicità e la natura delle condotte, poste in essere in luogo da qualificarsi aperto al pubblico, sono state considerate espressione della volontà di molestare e disturbare l'attività di agriturismo del Giancani per il biasimevole motivo di osteggiarla, configurando in tal modo l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 660 cod. pen.. Così che, i ricorrenti muovono essenzialmente censure di merito, volte alla rivalutazione delle prove acquisite, non consentita in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa della ammende ciascuno della somma di euro mille (1000), nonché, in solido, alla rifusione in favore della parte civile, Giancani Corrado, delle spese sostenute nel presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4000, tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense, oltre gli accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile t ricorsk e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille (1000) ciascuno alla cassa delle ammende, nonché, in solido a rimborsare alla parte civile, Giancani Corrado, le spese sostenute in questo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4000 oltre accessori di legge. Così deciso, il 9 apgRoSITATA lrètrPANC ELLER! 11 AGO 2014 Il Coiigliere es e LL cia La Post l'agente sia mosso da petulanza o da altro biasimevole motivo, consistente nella

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