Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3541 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3541 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Grassi Fabiana, nata a Rieti il 4.4.1991, avverso la sentenza pronunciata
dal tribunale di Rieti 1’11.12.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata 1’11.12.2012, ai sensi degli artt. 444 e ss.,
c.p.p., il tribunale di Rieti applicava nei confronti di Grassi Fabiana,
imputata del delitto di cui agli artt. 624, 625, n. 4, c.p., la pena di mesi
uno giorni ventiquattro di reclusione ed euro 150,00 di multa, convertita
nella pena pecuniaria di specie corrispondente della multa di 13.650,00
euro, previo riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti
generiche, ritenute prevalenti sulla contestata circostanza aggravante, e

Data Udienza: 10/10/2013

della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 2, c.p., e tenuto conto
della riduzione premiale per la scelta del rito.
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso, a mezzo del
suo difensore di fiducia, l’imputata, lamentando violazione di legge, per
avere il tribunale omesso di concedere all’imputata il beneficio della

dell’accordo concluso tra le parti.
Per tali ragioni la ricorrente chiede che l’impugnata sentenza sia
annullata senza rinvio, con conseguente concessione da parte della
Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 620, co. 1, lett. I), c.p.p., del
beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. In data 22 maggio 2013, infine, perveniva requisitoria scritta del
pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott.
Tindari Baglione, il quale chiedeva che, in accoglimento del ricorso,
venisse annullata senza rinvio l’impugnata sentenza, con trasmissione
degli atti al tribunale di Rieti per l’ulteriore corso, senza che la Corte
provveda direttamente sulla richiesta di concessione della sospensione
condizionale della pena.
4. Il ricorso appare fondato e va accolto, sia pure nei termini seguenti.
5. Ed invero, come si evince dalla lettura della motivazione della
sentenza impugnata (cfr. p. 2), l’accordo formatosi tra il pubblico
ministero e l’imputato aveva ad oggetto non solo l’entità della pena, ma
anche la concessione del beneficio della sospensione condizionale della
pena stessa, sulla quale, tuttavia, il tribunale ometteva di pronunciarsi,
sia in motivazione che in dispositivo.
Ne consegue, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della
giurisprudenza di legittimità, la nullità dell’impugnata sentenza, in
quanto il giudice, ove la richiesta concordata di applicazione della pena
sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, è tenuto
a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in
caso positivo l’accordo delle parti, oppure rigettando “in toto” la richiesta
di patteggiamento (cfr. Cass., sez. IV, 21.1.2011, n. 9455, S., rv.
249813; Cass., sez. III, 10.4.2001, n. 20383, B., rv. 219520).

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sospensione condizionale della pena che aveva formato oggetto

6. Sulla base delle svolte considerazioni va, dunque, disposto
l’annullamento dell’impugnata sentenza senza rinvio, ordinandosi la
trasmissione degli atti al tribunale di Rieti per un nuovo giudizio, non
potendo provvedere direttamente la Corte di Cassazione sulla richiesta
di concessione della sospensione condizionale della pena, che

giudice di merito (il quale, in astratto, potrebbe anche ritenere
l’insussistenza dei relativi presupposti, rigettando, come si è detto, “in
toto” la richiesta di patteggiamento).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina trasmettersi gli atti
al tribunale di Rieti per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 10.10.2013

presuppone una valutazione di “fatto” di competenza esclusiva del

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