Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35408 del 01/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35408 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SALERNO
nei confronti di:
BCHIR YOUSSEF N. IL 17/08/1974
avverso la sentenza n. 220/2011 GIUDICE DI PACE di NOCERA
INFERIORE, del 01/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
Teizfe,
che ha concluso per e cR.mujAlime i.;00 caz,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 01/04/2014

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza deliberata il 1° febbraio 2013 il Giudice di pace di Nocera
Inferiore ha assolto Bchír Youssef dal reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del
1998, allo stesso contestato per avere fatto ingresso ovvero essersi trattenuto
illegalmente nel territorio dello Stato, rilevando che il fatto non era previsto dalla
legge come reato alla luce dei principi fissati dalla direttiva comunitaria
115/2008, applicabile, per la preminenza del diritto della Unione europea,

privilegiare la partenza volontaria, assegnando a tal fine un congruo temine.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
generale della Repubblica di Salerno, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base
di unico motivo con il quale ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell’art. 10-bis d.lgs. n.
286 del 1998, inserito dall’art. 1, comma 16, lett. a), legge n. 94 del 2009,
deducendo che la fattispecie contravvenzionale contestata non ha violato la
direttiva europea sui rimpatri, alla luce dei principi fissati da questa Corte, e
rappresentando la conseguente illegittimità dell’esito assolutorio del processo.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
2.

Il prospettato contrasto della contravvenzione contestata con la

normativa comunitaria, e in particolare con l’art. 7 della direttiva 2008/115/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (recante norme e procedure comuni
applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare), posto a fondamento della decisione di assoluzione, ha
già formato oggetto di interventi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
2.1. Con la sentenza del 6 dicembre 2012 (causa C-430/11), detta Corte,

nell’ordinamento italiano, e in particolare dell’art. 7 che prevedeva l’obbligo di

intervenendo sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, nel
procedimento penale a carico di Md Sagor, dal Tribunale di Rovigo, ha dichiarato,
tra l’altro, che tale direttiva deve essere interpretata nel senso che essa non osta
alla normativa di uno Stato membro, come quella dell’ordinamento italiano, che
sanziona il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria
sostituibile con l’espulsione.
Con successiva ordinanza del 21 marzo 2013 (causa C-522/11), resa sulla
domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta, nel procedimento penale a carico
di Abdoul Khadre Mbaye, dal Giudice di pace di Lecce, la Corte ha ribadito tale
orientamento e ha puntualizzato che la facoltà di sostituzione della pena
dell’ammenda con l’espulsione può essere esercitata solo se la situazione

&-

dell’interessato corrisponda a una di quelle previste dall’articolo 7, par. 4, di tale
direttiva, alla cui stregua è consentito agli Stati membri di astenersi dal
concedere un termine per la partenza volontaria, in particolare quando sussiste il
rischio che l’interessato si dia alla fuga al fine di sottrarsi alla procedura di
rimpatrio.
2.2. La compatibilità della previsione normativa di cui all’art. 10-bis d.lgs. n.
286 del 1998 con la indicata direttiva è stata anche già affermata da questa
Corte, che ha condivisibilmente rimarcato che la fattispecie contravvenzionale

direttiva, che è di agevolare e assecondare l’uscita dal territorio nazionale degli
stranieri extracomunitari privi dì valido titolo di permanenza, e non è in contrasto
con l’art. 7 par. 1 della medesima direttiva, che, nel porre un termine compreso
tra i sette e i trenta giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo,
non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero
nel territorio dello Stato (Sez. 1, n. 951 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012,
Gueye, Rv. 251671).

3. Tali rilievi confermano la incoerenza ai principi di diritto anche
sovranazionali della decisione impugnata, che è pervenuta alla pronuncia
assolutoria dell’imputato, illegittimamente ritenendo non più penalmente illecita
una condotta che è, invece, da intendersi ancora prevista come reato.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al
Giudice di pace di Nocera Inferiore perché proceda a nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace
di Nocera Inferiore.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2014.

non comporta alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla stessa

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