Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35404 del 10/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35404 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELLA VIGNA GABRIELE N. IL 11/03/1942 parte offesa nel
procedimento
DELLA VIGNA MATTEO parte offesa nel procedimento
DELLA VIGNA MICHELE MICHELE parte offesa nel procedimento
c/
DE SPIRITO DANIELE GASTONE N. IL 21/11/1970
BONADIES RICCARDO N. IL 02/12/1948
D’AMICO SALVATORE N. IL 02/08/1962
CORENGIA GIOVANNI N. IL 19/06/1948
avverso l’ordinanza n. 6300/2010 GIP TRIBUNALE di COMO, del
27/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A 2o(, r0

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Uditi di nsor Avv.;
1

Data Udienza: 10/07/2013

Ritenuto in fatto
1. Il difensore delle persone offese Della Vigna Gabriele, Della Vigna Matteo
e Della Vigna Michele ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa
dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como in data
27.12.2012, con la quale è stata disposta l’archiviazione del procedimento iscritto a
carico dei sanitari Bonadies Riccardo, Corengia Giovanni, De Spirito Daniele
Gastone e D’Amico Salvatore, in ordine al reato di cui all’art. 589 cod. pen.

valutazione effettuata dal giudicante, il quale ha escluso la sussistenza del nesso di
derivazione causale tra la condotta omissiva dei sanitari, che non somministrarono
alla paziente Ferrario, terapia anticoagulante a scopo preventivo, e l’evento
verificatosi. Con riguardo alla ascrivibilità colposa della condotta, gli esponenti
rilevano che nel caso di specie è stata anche omessa la terapia postoperatoria, da
ritenersi un adempimento doveroso, rispetto all’intervento ortopedico al quale
venne sottoposta la degente.
Con specifico riguardo all’accertamento del nesso di causalità, gli esponenti
osservano che il consulente del pubblico ministero ha escluso che la
somministrazione della terapia anticoagulante avrebbe consentito di eliminare con
certezza la formazione di trombi. Non di meno, considerano che da tale evenienza
non si può ricavare l’insussistenza di un legame tra la condotta dei sanitari e la
morte della Ferrario; e rilevano che tale valutazione avrebbe richiesto
l’espletamento di una completa istruzione probatoria in sede dibattimentale.
2.

Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la

Suprema Corte dichiari inammissibile il ricorso, atteso che l’ordinanza di
archiviazione, emessa a seguito di udienza camerale, risulta impugnabile solo per
violazione del contraddittorio.
Considerato in diritto
3. I dedotti motivi di doglianza sono inammissibili.
3.1 Si osserva che questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che a mente
dell’art. 409, comma 6, cod. proc. pen., il provvedimento di archiviazione è
ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod.
proc. pen. e cioè per la mancata fissazione dell’udienza in camera di consiglio o per
il mancato avviso ai soggetti interessati, ipotesi nelle quali si verifica una violazione
del diritto al contraddittorio; e che, diversamente, non possono essere dedotte in
sede di legittimità le questioni afferenti al merito ed alla congruenza della
motivazione posta a fondamento del provvedimento con il quale si è disposta
l’archiviazione (Cass. Sez. U. sentenza n. 24 del 9.06.1995, dep. 3.07.1995, Rv.
201381; Cass. Sez. I, sentenza n. 9440 del 3.02.2010, dep. 9.03.2010, Rv.
246779).
2

Le parti ricorrenti denunciano la violazione di legge, censurando la

3.2 Ciò premesso, deve considerarsi che, nel caso di specie, le parti
ricorrenti muovono censure che involgono, in realtà, il merito dell’ordinanza di
archiviazione resa dal giudice per le indagini preliminari di Como, all’esito
dell’udienza camerale fissata a seguito di opposizione della parte offesa, rispetto
alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero. Ed invero, a fronte
delle valutazioni effettuate dal G.i.p., circa l’insussistenza dell’elemento della colpa
ed in riferimento all’impossibilità di accertare il nesso di derivazione causale tra

alternativo ragionamento probatorio, ritenendo che nel caso di specie i sanitari
abbiano violato i doveri di diligenza e che l’evento lesivo possa discendare da
decorsi causali alternativi, al di fuori dell’applicabilità della legge di copertura. Il
ricorso risulta, pertanto, inammissibile, poiché affidato a motivi inerenti al tema
della congruità della motivazione del provvedimento di archiviazione impugnato.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno a quello della
somma di Euro 300,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di C 300,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 luglio 2013.

l’evento e le condotte omissive dei sanitari, le parti ricorrenti contrappongono un

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