Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35402 del 18/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35402 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MEHEMETI ERMIR N. IL 04/07/1978
avverso la sentenza n. 1257/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del
05/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
Udito il Procuratore Generale in ersona del Dott.
ALVOche ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 18/03/2014

Ritenuto in fatto

1. Mehemeti Emir, impugna per cassazione, per il tramite del suo difensore
avvocato Paolo Pauri, la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che per
quanto d’interesse:
– aveva confermato quella di primo grado, che aveva condannato il predetto
imputato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di anni 2 e
mesi 8 di reclusione ed C 10.200,00 dì multa, siccome colpevole delitto di

nell’area portuale di Ancona il 23 luglio 2005 ed allo stesso contestato perché, al
fine di trarne profitto anche indiretto, aveva compiuto atti idonei a favorire
l’ingresso nel territorio dello Stato di un cittadino extra comunitario di nazionalità
irachena in stato di clandestinità, avendolo trasportato, al fine di eludere í
controlli alla frontiera, occultato all’interno della cabina di guida dell’autotreno
con rimorchio tg. P-9086 del quale era il conducente, imbarcato sulla motonave
Ellenic Spirit proveniente dalla Grecia; con l’aggravante di aver commesso il fatto
utilizzando servizi di trasporto internazionale;

aveva riservato alla fase esecutiva l’applicazione del condono, in

considerazione del rilievo che la pena pecuniaria inflitta al condannato era
superiore ad C 10.000,00.
1.1 Nel ricorso, si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata:

per inosservanza di norme processuali, in relazione al rigetto delle

eccezioni preliminari sollevate dalla difesa che riguardavano la nullità della
notifica all’imputato sia del decreto che disponeva il giudizio immediato, in
quanto eseguita al domicilio del difensore di ufficio, erroneamente ritenuta valida
ed efficace sebbene successivamente a tale nomina – e prima dell’emissione del
decreto – l’imputato Mehemeti avesse nominato un difensore di fiducia; sia del
decreto di fissazione dell’udienza di appello del 5 aprile 2012, eseguita presso lo
studio del difensore dì fiducia avvocato Paolo Pauri, erroneamente ritenuta valida
ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis cod. proc. pen., in quanto, dal momento che
l’imputato non aveva mai revocato l’elezione di domicilio presso il difensore
d’ufficio, nominato in sede di indagini preliminari, la notifica del decreto di
fissazione dell’udienza di appello andava eseguita in quel luogo;

per vizio di motivazione (mancanza contraddittorietà e manifesta

illogicità), con riferimento sia all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato, in quanto basata sulle sole dichiarazioni confessorie rese
dall’imputato in sede di convalida dell’arresto, incongruamente ed
immotivatamente ritenute attendibili, sebbene il cittadino extracomunitario, il cui
ingresso illegale si assume sia stato favorito dal ricorrente, nelle prime sue
dichiarazioni alla polizia giudiziaria avesse dichiarato di essersi introdotto nella
1

favoreggiamento dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato, accertato

cabina di guida dell’autotreno, all’insaputa del conducente; sia con riferimento
alla immotivata mancata applicazione della causa di esclusione di punibilità di cui
all’art. 48 cod. pen., fondatamente invocata dalla difesa, dal momento che
l’imputato, nelle sue prime dichiarazioni, aveva riferito di aver accettato di far
salire sul camion il cittadino iracheno che lo aveva avvicinato al porto di
Patrasso, allettato dalla promessa di pagamento di un compenso di C 1000,00, in
quanto lo stesso gli aveva riferito di essere in possesso di un documento che gli
consentiva l’ingresso in Italia;

e manifesta illogicità), con riferimento alla mancata applicazione dell’attenuante
speciale di cui all’art. 12 comma 3 quinquies d.lgs. n. 286/1998, incongruamente
esclusa, malgrado il riconoscimento da parte dei giudici di merito, del
comportamento collaborativo tenuto dall’imputato che ha reso dichiarazioni autoincriminanti sin dall’interrogatorio di garanzia;
– per violazione di legge, con riferimento alla mancata applicazione
dell’indulto, da ritenersi senz’altro consentita al giudice di merito ed
erroneamente non applicata dalla Corte territoriale.

Considerato in diritto

1. Ritiene il Collegio che il primo motivo d’impugnazione dedotto dal
ricorrente sia fondato, nei termini meglio specificati di seguito, e che il suo
accoglimento comporti l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con
assorbimento delle ulteriori censure, relative al merito.
1.1 Al riguardo va anzitutto precisato come sia infondata l’eccezione di
nullità della notifica del decreto che disponeva il giudizio immediato e che il
ricorrente ha riproposto anche in questa sede, e ciò in quanto, incontestato il
dato che l’imputato risultava aver eletto domicilio presso il difensore d’ufficio a
lui nominato nel corso delle indagini preliminari, nessun significato di revoca di
tale elezione può evidentemente riconoscersi alla successiva nomina di un
difensore di fiducia, e ciò in applicazione del principio, più volte affermato da
questa Corte (in termini, ex multis, Sez. 3, n. 22844 del 26/03/2003 – dep.
23/05/2003, Barbiera, Rv. 224870), secondo cui «la revoca di una precedente
elezione di domicilio deve essere espressamente rappresentata in una contraria
manifestazione di volontà», che nel caso in esame risulta del tutto assente.
1.2 Fondata deve ritenersi invece, per le stesse considerazioni sin qui svolte,
l’eccezione di nullità, sollevata già in grado di appello dalla difesa dell’imputato,
con riferimento alla notifica al Mehemeti, rimasto contumace, del decreto di
fissazione dell’udienza del 5 aprile 2012 per la decisione sul proposto gravame,
in quanto eseguita presso il difensore di fiducia e non già nel domicilio eletto e
2

– per violazione di legge e vizio di motivazione (mancanza contraddittorietà

mai revocato, e ciò in quanto, come affermato da questa Corte nella sua più
autorevole composizione (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008 – dep. 15/05/2008,
Micciullo, Rv. 239396), «è nulla la notificazione eseguita a norma dell’art. 157,
comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora
l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni».

P.Q.M.

appello di Perugia.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di

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