Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35400 del 04/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35400 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TORROMINO MARIA TERESA N. IL 15/10/1987
avverso la sentenza n. 414/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 14/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P.
che ha concluso per
aLtx;
L),y2.
ott(
tt40

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 04/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 14 maggio 2013 la Corte d’Appello di Catanzaro
confermava i contenuti della decisione emessa in data 3.12.2009 dal Tribunale di
Crotone nei confronti di Torromino Maria Teresa.
Con tali decisioni conformi è stata pertanto affermata la penale responsabilità
della Torromino in relazione al delitto di cui all’art. 423 cod. pen., con condanna

alla pena di anni due di reclusione.
Il fatto oggetto del processo risulta essere avvenuto in data 29 agosto 2006.
Si tratta di una azione posta in essere – secondo i giudici di merito – dalla

Torromino e consistente in un incendio.
In particolare il fuoco sarebbe stato appiccato dall’imputata – nella tarda serata vicino l’ingresso di un negozio di oreficeria ed avrebbe distrutto la porta
dell’esercizio commerciale, diffondendosi anche verso l’interno.
Nella decisione di primo grado si afferma che per lo spegnimento delle fiamme fu
necessario l’intervento dei vigili del fuoco.
La Corte territoriale, nel valutare il contenuto dei motivi di appello afferma che :
– non vi erano dubbi circa l’identificazione della Torromino quale autrice del
fatto;
– andava mantenuta la qualificazione giuridica del fatto in termini di incendio.
Ciò perchè le fiamme avevano in parte distrutto la porta del locale e il tappeto
esterno e i vigili del fuoco erano intervenuti per spegnerle, dando atto della
presenza di fumo e fuligine anche all’interno del laboratorio.
Si ritiene sussistente pertanto il dolo dell’incendio e non già il diverso
atteggiamento psicologico del delitto di danneggiamento di cui all’art. 424
cod.pen. .

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Torromino Maria Teresa, deducendo con unico motivo il vizio di
motivazione e la violazione della disciplina incriminatrice.
Nel ricorso si rappresenta che è viziata la motivazione resa

in punto di

qualificazione giuridica del fatto.
Il fuoco, con l’evidente volontà di realizzare un danneggiamento, era stato
appiccato a uno zerbino posto davanti la porta di ingresso del negozio e le
caratteristiche delle fiamme poi sprigionatesi non presentavano la diffusività e le
altre caratteristiche richieste dalla costante giurisprudenza di questa Corte per
ritenere integrata la fattispecie di cui all’art. 423 cod.pen. .

della medesima, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,

Vi sarebbe sul punto, erronea percezione dei dati istruttori da parte della Corte
territoriale quanto alla diffusione del fuoco all’interno del laboratorio orafo.
Di qui l’erronea qualificazione, posto che la Corte non motiva in modo adeguato,
rispetto alle risultanze processuali, la ricorrenza dei caratteri tipici del delitto di
cui all’art. 423 cod.pen., in luogo di quelli previsti dall’art. 424.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va premesso che è costante – nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione delle caratteristiche dell’incendio non come un qualsiasi «fuoco»
che provochi la distruzione di una res ma come un fuoco dalla particolare
diffusività, che divampi in modo irrefrenabile, in vaste proporzioni, con elevata
potenza distruttrice, sì da porre in pericolo l’incolumità di un numero
indeterminato di persone (tra le altre, Sez. IV n. 43126 del 29.10.2008, rv
242459).
Nel caso in esame le circostanze di fatto descritte dai giudici del merito non
consentono di individuare in quanto accaduto un simile fenomeno.
E’ pacifico, infatti, che oggetto della combustione fu essenzialmente lo zerbino
posto davanti l’ingresso dell’esercizio commerciale e le conseguenze dannose
risultano alquanto limitate.
Il fuoco non sì è propagato all’interno, posto che nella scheda di intervento dei
vigili del fuoco si dà atto della presenza di fumo e fuligine all’interno del
laboratorio ma non si afferma che le fiamme si erano in tal luogo estese.
In tal senso, la motivazione resa dalla Corte d’Appello appare scarsamente
aderente ai dati analizzati e si incentra per lo più sul necessario intervento dei
Vigili del fuoco, il che tuttavia non risulta essere elemento decisivo a fini di
tivalificazione giuridica del fatto.

Ciò che rileva è infatti la concreta «dimensione» del fuoco, determinata dai
meccanismi di innesco e dalla vastità della zona infiammata, nel caso in esame
alquanto delimitata.
L’esame della volontà che ha sostenuto il gesto – per le sue manifestazioni
esteriori – porta dunque a ritenere sussistente il dolo di danneggiamento di cui
all’art. 424 comma 1 cod.pen., posto che nell’impiegare il mezzo del fuoco, con
cui danneggiare la cosa altrui, si è determinato il pericolo di incendio.
Il fatto va pertanto in tali termini riqualificato, con rinvio ad altra Sezione della
Corte d’Appello di Catanzaro per la determinazione della pena.

P.Q.M.
3

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

Riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 424 co.1 c.p., rinvia ad altra Sezione della
Corte d’Appello di Catanzaro per la determinazione della pena .

Così deciso il 4 marzo 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA