Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3540 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3540 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Giacoia Vincenzo, nato a Latronico il 17.6.1950 avverso il decreto di
archiviazione pronunciato dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Lagonegro il 29.1.2009 nei confronti di Forastiere Maria,
nata a Latronico il 13.7.1966;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano.
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FATTO E DIRITTO

1. Con decreto pronunciato il 29.1.2009 il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Lagonegro disponeva l’archiviazione del
procedimento penale sorto a carico di Forastiere Maria per il delitto di
furto aggravato, ipotizzato come commesso in danno di Giacoia

Data Udienza: 10/10/2013

Vincenzo, ritenendo che non siano “emersi elementi di accusa a carico
dell’indagato.
2. Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
tempestivo ricorso la persona offesa Giacoia Vincenzo, autore della
querela presentata nei confronti della Forastiere, lamentando il vizio di

pronunciato il decreto di archiviazione, omettendo la fissazione della
udienza camerale prevista ex lege in esito alla rassegnata opposizione
all’archiviazione, con evidente violazione del diritto di difesa della
suddetta persona offesa.
3. In data 23 maggio 2013, infine, perveniva requisitoria scritta del
pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale
dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, la quale chiedeva che, in
accoglimento del ricorso, venisse annullato senza rinvio l’impugnato
decreto di archiviazione, con trasmissione degli atti al tribunale di
Lagonegro per l’ulteriore corso.
4. Il ricorso appare fondato e va accolto.
5. Ed invero, come si evince dagli atti, consultabili dal Collegio, essendo
stato dedotto un error in procedendo, la notifica alla persona offesa dal
reato Giacoia Vincenzo, che nella querela presentata in data 22.2.2007
presso gli uffici della stazione dei CC. di Lagonegro aveva dichiarato di
voler essere informato circa l’eventuale archiviazione, dell’avviso della
richiesta di archiviazione previsto dall’art. 408, co. 2, c.p.p., non è stata
effettuata.
Ne consegue, come dedotto dal ricorrente ed evidenziato dal pubblico
ministero nella requisitoria scritta, che il decreto di archiviazione,
adottato in violazione del principio del contraddittorio, è affetto da
nullità insanabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 408, co. 2,
127, co. 5, 178, lett. c), c.p.p., in quanto la mancata notifica,
traducendosi nell’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla
persona offesa che ne aveva fatto richiesta, ha privato detta parte della
facoltà di proporre opposizione (cfr.,

2

ex plurimis,

Cass., sez. V,

violazione di legge, per avere il giudice per le indagini preliminari

13.12.2010, n. 1508, p.o. in proc. Giammona e altri, rv. 249085; Cass.,
sez. V, 10.10.2012, n. 47525, p.o. in proc. Nencioli, rv. 254075).
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, pertanto, accolto, con
conseguente annullamento dell’impugnato decreto senza rinvio,
disponendosi la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il

P.Q.M.
annulla il decreto impugnato senza rinvio e ordina trasmettersi gli atti al
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lagonegro per quanto
di competenza.
Così deciso in Roma il 10.10.2013.

tribunale di Lagonegro per l’ulteriore corso.

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