Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 354 del 19/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 354 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
RIZZO DIEGO N. IL 22.09.1894
Avverso l’ordinanza n. 242/2013 del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ DI LECCE in data 9
aprile 2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto

RITENUTO IN FATTO
1. Con la impugnata ordinanza il Tribunale della Libertà di Lecce rigettava l’istanza di
riesame avanzata nell’interesse di Rizzo Diego avverso l’ordinanza del GIP presso il
Tribunale di Lecce dell’Il marzo 2013 con cui era stata disposta nei confronti
dell’odierno ricorrente, indagato in ordine ai reati di partecipazione ad un’associazione
per delinquere dedita alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e di una serie di
episodi di cessione di dette sostanze nonchè di detenzione di armi, la misura della
custodia cautelare in carcere.
2. Avverso tale decisione propone ricorso a mezzo del proprio difensore il Rizzo deducendo
la nullità dell’ordinanza impugnata per mancanza e manifesta illogicità della
motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Va premesso che, come è noto, in materia di provvedimenti de liberiate, la Corte di
cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle
vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ di rivalutazione delle
condizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari ed alla
adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito

Data Udienza: 19/07/2013

P-Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte
dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore
dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94
comma 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 luglio 2013

esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del
riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame dei contenuto dell’atto
impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e,
dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto
al fine giustificativo del provvedimento (Sezione 4, 3 febbraio 2011, Di Rocco). In
questa prospettiva, il vaglio sull’apprezzamento della motivazione sviluppata dal
Tribunale sfugge al sindacato di legittimità. Ed invero nel provvedimento impugnato
sono stati considerati sia gli elementi indizianti quanto alla partecipazione del Rizzo al
sodalizio criminoso (in particolare soni stati sottolineati i frequenti e accertati contatti
con Nobile Valentino trovato in possesso di una cospicua quantità di sostanza
stupefacente di tipo diverso e con Geco Gioele) quanto i singoli episodi addebitati
all’odierno ricorrente Quanto all’affermata sussistenza delle esigenze di cautela, il
Tribunale del riesame ha posto in rilievo come l’unica misura idonea a salvaguardare le
esigenze di tutela sociale sia la custodia in carcere, all’uopo evidenziando come
l’organico e stabile inserimento del Rizzo nel contesto criminale fosse chiaro indice di
alta pericolosità, unitamente ai numerosi precedenti penali del Rizzo anche specifici ed
alla circostanza che gli episodi contestati si erano verificati dopo il suo arresto in
flagranza mentre cedeva stupefacenti in una discoteca tarantina, procedimento per il
qualew erano stati concessi gli arresti domíciliari.
Risulta evidente l’esaustività delle argomentazioni del tribunale della libertà, che
basano il giudizio di conferma della misura attraverso un’analitica, affatto superficiale,
disamina con argomenti di fatto immeritevoli di alcuna censura in sede di legittimità, in
ragione anche dei ricordati limiti del giudizio di cassazione in materia di misure
cautelari.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Deve, altresì, disporsi che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore
dell’istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. c.p.p.

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