Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35397 del 12/06/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35397 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASARRUBIA MICHELE N. IL 22/09/1988
avverso l’ordinanza n. 88/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
05/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 4.41

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Data Udienza: 12/06/2013

cc 11 Casarubbia

Motivi della decisione
1. La Corte d’appello di Palermo ha respinto la richiesta avanzata dall’imputato in
epigrafe intesa ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare degli arresti
domiciliari. Il Tribunale di Palermo ha respinto l’appello proposto avverso tale
provvedimento.

motivazione. Si espone che nella richiesta era stato posto in luce che l’attività agricola
svolta dall’imputato in regime di arresti domiciliari non ha mai dato luogo ad alcuna
irregolarità, che è trascorso un apprezzabile lasso di tempo dall’epoca dei fatti, che allo
stato non sono esistenti concrete esigenze cautelari anche alla stregua dei principi di
proporzione e gradualità nell’applicazione delle misure cautelari.

3. Il ricorso è infondato. Il Tribunale considera che l’appello è in larga misura
inammissibile poiché si limita a riproporre questioni basate sulla situazione familiare e
sulla necessità di sostentamento dei congiunti che sono state già esaminate
ripetutamente nel corso del processo e degli appelli avanzati avverso gli atti decisori. In
tutti gli indicati provvedimenti il Tribunale del riesame ha argomentatamente escluso la
idoneità degli elementi prospettati dalla difesa a far rimodulare il giudizio espresso in
ordine alla presenza di esigenze di prevenzione che giustificavano la protrazione della
misura in atto. L’ultimo appello non apporta alcun nuovo elemento di giudizio ma si limita
a prospettare le medesime questioni già in precedenza dedotte.
D’altra parte, si aggiunge, il tempo trascorso in regime di custodia cautelare non è
sufficiente, da solo, a giustificare la modifica delle statuizioni cautelar’ non essendovi le
condizioni per una valutazione nuova e diversa rispetto a quella in precedenza adottata.
Tali valutazioni sono immuni da cene. Correttamente il Tribunale fa applicazione
del principio del giudicato cautelare riscontrando nell’ultima richiesta l’assenza di elementi
di novità rispetto a situazioni già ripetutamente esaminate e decise nel corso del giudizio.
Analogamente è a dirsi quanto alla valutazione del tempo decorso. Si esprime un
motivato apprezzamento di merito che ritiene immutato il quadro d’insieme che ha
giustificato l’adozione della misura restrittiva e che ne motiva la protrazione. Si è qui in
presenza di un apprezzamento di fatto che, essendo argomentato in modo non illogico,
non può essere riconsiderato nella presente sede di legittimità.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna
al pagamento delle spese processuali.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio della

Roma 12 giugno 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Rocco Marco BLAIOTTA)

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