Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35395 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35395 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1)

ONORI MORENO, N. IL 22/5/1951,

2)

SECHI PIERO, N. IL 7/9/1940,

avverso l’ordinanza n. 1495/2007 pronunciata dal Giudice dell’udienza
preliminare presso il Tribunale di Terni 1’11/5/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. Onori Moreno e Sechi Piero hanno proposto ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice dell’udienza
preliminare presso il Tribunale di Terni, in accoglimento di richiesta avanzata dal
pubblico ministero, ha disposto l’integrazione della perizia espletata in sede di

incidente probatorio ammesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il
medesimo tribunale.
Premesso che tale perizia era stata richiesta, ammessa e disposta per
accertare se vi fosse nesso di causalità tra l’attività lavorativa svolta dalle parti
lese e le patologie tumorali oggetto di indagine, e che il Giudice per le indagini
preliminari aveva espressamente rigettato la successiva richiesta dell’accusa di
integrazione dell’elaborato peritale, i ricorrenti lamentano l’abnormità

del

Data Udienza: 23/04/2013

provvedimento impugnato perché esso non rientra tra i poteri che la legge
conferisce al Giudice dell’udienza preliminare in relazione alla prova ed altresì
perché in tal modo si è data all’udienza preliminare natura di giudizio di gravame
rispetto alle decisioni del Giudice per le indagini preliminari, con anomala
regressione del procedimento.
Si censura, ancora, l’omessa motivazione del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.11 ricorso è

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4.1. L’inbegnamento di questa Corte ‘in materia di atto abnortne è che il
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vizio di abnormità richiede: a) che il provvedimento, per singolarità e stranezza
del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero che,
pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori
dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite; b)
che l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale,
ovvero, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del
processo e l’impossibilità di proseguirlo (ex multis Cass. sez. 4, sent. n. 43014
del 28/09/2011, Sulejmani, Rv. 251514).
Nel caso che occupa, ci si duole di un provvedimento assunto dal Giudice
dell’udienza preliminare avente ad oggetto la prova. Orbene, gli artt. 421bis e
422 cod. proc. pen. attribuiscono a tal giudice pieni poteri in materia di
definizione del compendio probatorio. In particolare l’art. 422 cod. proc. pen.
attribuisce al giudice il potere di disporre anche d’ufficio l’assunzione delle prove
delle quali appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a
procedere.
Le disposizioni date in tema di ‘integrazione della perizia’ eseguite nelle
forme dell’incidente probatorio sono pertanto tutt’altro che estranee al novero
dei poteri che competono al Giudice dell’udienza preliminare; di talché va escluso
che possa qualificarsi abnorme il provvedimento impugnato con il presente
ricorso.
Deve anche considerarsi che l’autonomia concettuale e procedimentale
caratteristica dell’incidente probatorio e dell’udienza preliminare (cfr. Sez. 2, n.
10498 del 15/02/2007 – dep. 12/03/2007, Berlusconi e altro, Rv. 235838), con il
primo a rappresentare una anticipazione delle attività di formazione della prova e
la seconda riproponente il modulo probatorio dibattimentale, sia pure a fini
diversi e con le ovvie specificità (cfr. art. 422, co. 3 cod. proc. pen.), esclude
che la relazione tra i due incombenti possa essere descritta in termini di gradi
diversi di giudizio, come fatto dal ricorrente con l’evocazione di un giudizio di
secondo grado operato nella specie dal Giudice dell’udienza preliminare sulla
decisione già assunta dal Giudice per le indagini preliminari, di talché il primo si

sarebbe arrogato poteri che non gli competono. Né si vede in cosa possa
consistere la asserita ‘regressione del procedimento’.
L’errore prospettico non è superato neppure dalla censura relativa alla
mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, poiché il principio di
tassatività dei mezzi di impugnazione esclude che possa farsi oggetto di ricorso
per cassazione il provvedimento interlocutorio assunto dal Giudice dell’udienza
preliminare.

5. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna 3 ricorrentet al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00~ della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/4/2013.

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

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