Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35391 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35391 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VALLE FRANCO N. IL 01/10/1952
avverso la sentenza n. 7602/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BERGAMO, del 23/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/06/2014

OSSERVA

Franco, con la diminuente per il rito e ritenuta la continuazione con i reati oggetto
della sentenza n.36/12 del 13.1.2012 del Tribunale di Bergamo, la pena complessiva,
concordata ex art.444 c.p.p., di anni 1 e mesi 4 di reclusione per i reati di cui agli
artt.81 cpv. c.p. e 5 b.L.vo 74/2000 (capo a), 81 cpv. c.p., 10 b.L.vo 74/2000 (capo b).
Ricorre per cassazione imputato, denunciando la violazione di legge e la carenza di
motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non
emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
2.2) Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.
questa Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione
“soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece
ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione
anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis
sez.un.27.3.1992- bi Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.18-Serafino).
2.3) Il &UP ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non ricorrevano i
presupposti per applicare l’art.129 c.p.p., tenuto conto di quanto emergeva dagli atti
ed in particolare dalla comunicazione di notizia di reato.
2.4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.500,00.
Così deciso in Roma il 20.6.2014

1) Con sentenza in data 23.10.2013 il &UP del Tribunale di Bergamo applicava a Valle

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