Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35390 del 12/02/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35390 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CELLA SALVATORE N. IL 21/04/1973
avverso l’ordinanza n. 7059/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
08/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 12/02/2013

Cella Salvatore, indagato ex artt. 110 cod. pen., 73 e 80 co. 2 del d.p.r. n. 309/90, 7 della
legge n. 203/91, 3 della legge n. 146/2006 -perché ritenuto coinvolto nell’importazione in
Italia dalla Spagna di oltre 16 kg. di cocaina con altissimo grado di purezza- ricorre per
cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, dell’ 8 ottobre 2012, con
la quale, esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203/91, è stato confermato il
provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso il 16.7.12 dal Gip dello stesso
tribunale.
Il giudice del riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico del Cella,
dedotti: dalla documentazione acquisita agli atti e dai contenuti di talune conversazioni
intercettate, grazie ai quali sono state ricostruite le fasi preparatorie ed esecutive del trasporto
della droga, preceduto da diversi viaggi in Spagna, due dei quali effettuati dall’odierno
ricorrente, culminate, il 16.6.2012, con l’arresto del corriere, Luordo Giovanni, e con il
sequestro dello stupefacente.
Deduce il ricorrente:
a) violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, con riguardo
alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80 co. 2 del d.p.r. n. 309/90. Sostiene il
ricorrente che il tribunale si era in proposito sostanzialmente sostituito al Gip -che nulla
aveva osservato in merito- ed aveva motivato circa la sussistenza dell’aggravante, senza
considerare che l’assenza di motivazione nel provvedimento originario non può essere sanata
dal giudice del riesame;
b) Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria,
desunta da conversazioni telefoniche dai contenuti incerti e dalle dichiarazioni rese da un
collaboratore di giustizia un anno prima dei fatti contestati.
Considerato in diritto,
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
proposti.
-1- Nessuna indebita integrazione della motivazione del provvedimento custodiale ha posto
in essere il giudice del riesame che, in punto di sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80
co. 2 del citato dpr, ha giustamente ed esaustivamente osservato che poco o nulla era da
aggiungersi, al fine di ritenerne la sussistenza, all’oggettiva enormità del quantitativo di
droga sequestrato -oltre 16 kg di cocaina, con principio attivo pari al 97,93 / 99,65 %-.
Lo stesso giudice si è poi limitato a fare doveroso riferimento alla sentenza delle SU di
questa Corte -n. 36258 del 24.5.12, depositata il 20.9.12, successiva, quindi all’ordinanza
cautelare, che è del 16.7.12- che, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, ha indicato i
parametri sulla base dei quali deve ritenersi sussistente detta aggravante; parametri dai quali
il tribunale ha ritenuto di ricavare pacificamente tale sussistenza.
-2- Manifestamente infondati e non deducibili nella sede di legittimità sono le censure
proposte con il secondo motivo di ricorso.
Invero, in punto di gravità indiziaria, il giudice del riesame, con specifico riferimento alla
posizione del Cella, si è a lungo soffermato sulle diverse fasi che hanno caratterizzato
l’operazione di importazione della sostanza stupefacente sequestrata e sul coinvolgimento
nella stessa dall’odierno ricorrente.
Coinvolgimento che lo stesso giudice ha legittimamente ritenuto di rilevare:
-dai due viaggi in Spagna del Cerra (del 24-28.5.10 il primo, del 9-12.6.10 il secondo),
preparatori della spedizione della droga, in compagnia del cugino, Cella Luigi -considerato,

Ritenuto in fatto.

-3- Alla manifesta infondatezza del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della cassa delle ammende, di
una somma che si reputa equo determinare in euro 1.000,00.
La cancelleria provvederà a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. del cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore
dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell’art. 94 c. 1 ter
disp. att. del c.p.p.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2013.

con altro complice, l’organizzatore dell’operazione- e, in occasione del rientro in Italia dal
primo viaggio, in compagnia anche di Verbo Mario, ritenuto elemento chiave dell’operazione
e di altro complice; significativo è poi giustamente apparso il fatto che nel viaggio di ritorno
in Italia, per via aerea, in occasione della prima trasferta in Spagna e del successivo viaggio,
ancora per via aerea, Cerra Luigi aveva usato un nome falso, così come l’odierno ricorrente
in occasione del secondo viaggio;
-dall’attesa in strada da parte dello stesso Cena, all’altezza di Samo, il giorno (16-6-10),
dell’arrivo dello stupefacente, attestata dalle telefonate intercorse tra lo stesso indagato ed il
cugino Luigi, dal significato allusivo ed apparentemente privo di logica, dalle quali tuttavia
era emerso, secondo il giudice del riesame, che l’odierno ricorrente era in attesa dell’arrivo di
qualcuno che però era in ritardo, tanto da rendere nervosi i due conversanti;
-dai contatti con Verbo Mario che, appresa la notizia dell’arresto del corriere (Luordo
Giovanni, che aveva ricevuto, qualche giorno prima del trasporto, un bonifico di 2.000,00
euro da parte di Cella Luigi per il tramite del coindagato Mariani Angelo), si è affrettato a
comunicarla a Cena Salvatore ed a chiedergli di incontrarsi per parlare a voce; richiesta
accolta dallo stesso Cena che si è subito allontanato dal luogo ove si trovava in attesa.
A contestazione di così significativo compendio probatorio, descritto ed esaminato dal
tribunale in termini esaustivi e di completa coerenza logica, il ricorrente altro non fa che
contestare la valutazione degli elementi indiziari valorizzati nel provvedimento impugnato e
proporne alternative interpretazioni, non consentite nel giudizio di legittimità a fronte della
piena coerenza logica dell’iter argomentativo che sostiene il provvedimento impugnato, che
solo ad ulteriore riscontro della consistenza dell’accusa, ha anche ricordato le dichiarazioni
accusatorie rese da diversi collaboratori di giustizia.

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