Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35385 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35385 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEL SORBO ANNUNZIATA N. IL 24/03/1976
avverso l’ordinanza n. 10/2013 TRIB.SEZ.DIST. di GRAGNANO, del
11/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/06/2014

1) Il Tribunale di Torre Annunziato, con ordinanza in data 11.6.2013, ha rigettato
l’opposizione all’esecuzione dell’ordine di demolizione, di cui alla sentenza n.363/07
del G.M. del Tribunale di &regnano, emesso dal P.M. e notificato a Del Sorbo
Annunziato il 30.1.2013.
Ricorre per cessazione Del Sorbo Annunziata, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione e falsa applicazione di legge in relazione al disposto ordine di demolizione.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) L’ordine di demolizione costituisce atto dovuto in quanto obbligatoriamente
previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate.
Tale ordine, inoltre, non viene disposto dall’autorità giudiziario in supplenza
dell’autorità amministrativa. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo superato
tale impostazione, avendo ritenuto che anche il giudice “è gerente della tutela
assicurata dalla legislazione urbanistica e che a tale tutela si riconnette l’attribuzione
di un autonomo potere di emettere provvedimenti ripristinatori specifici, qualora
perduri la situazione di illegalità offensiva dell’interesse protetto dalla norma penale
violata e ciò anche quando l’autorità amministrativa non sia rimasta inerte, ma abbia
essa stessa adottato provvedimenti analoghi per eliminare l’abuso edilizio”.
2.2) Non c’è dubbio, poi, che l’ordine di demolizione debba intendersi emesso allo
stato degli atti, sicchè anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere
della compatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi.
2.3) Il Tribunale, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte, ha rilevato
che non era stata neppure documentata la pendenza di un’istanza di condono e che,
comunque, si trattava di opere non condonabili, essendo state realizzate dopo la
scadenza dei termini previsti dalla L.326/2003.
2.4) La ricorrente solleva generiche questioni in ordine alla “impossibilità” per il
Giudice di “ordinare la demolizione ex officio”.
Altrettanto generica e manifestamente infondata è l’eccezione di illegittimità
costituzionale, non venendo neppure indicati gli articoli della Costituzione che
risulterebbero violati.
2.5) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 20.6.2014

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