Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35384 del 31/01/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35384 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
SAMMARRO SIMONE N. IL 01/09/1992
CO i-tutk,”

avverso la sentenza n. 41/2011 TRIBVSEZ.DIST. di ACRI, del
16/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lettekosgite le conclusioni del PG Riett. CG-t
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4

Data Udienza: 31/01/2013

4.

Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza in data 16.2.2012, emessa ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., applicava la pena concordata dalle parti di mesi due giorni 20 di arresto ed
euro 750 di ammenda, nei confronti di Simone Sammarro in relazione al reato di cui
all’art. 186 bis co 1 lett A) e C) cds perché guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico
pari a 1,97 g/I)
ha

proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza, rilevando l’omessa
applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida e l’omessa applicazione dell’aumento di pena previsto
dall’art. 186 bis cds per la commissione delle due fattispecie contravvenzionali di cui all’art.
186 comma 2 lett b) e c).
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha presentato requisitoria scritta con la quale
ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento con rinvio dell’impugnata
sentenza.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida.
La sentenza impugnata, nel ratificare l’accordo fra le parti sulla pena, in relazione al
contestato reato di cui all’art. 186 bis co 2 lett a) e c) c.d.s., guida in stato di ebbrezza, ha
omesso l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida.
L’art. 186 cds, come introdotto dal d.l. 3.8.2007 n.117, convertito in legge 160/2007, già
vigente all’epoca del fatto per cui si procede, stabilisce che all’accertamento del reato
consegue in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Dunque il giudice doveva disporre la suindicata sanzione amministrativa pur in presenza di
una sentenza di applicazione della pena.
Difatti, secondo consolidato orientamento di questa Corte, con la sentenza di applicazione
della pena concordata dalle parti, ex art.444 primo comma cod. proc. pen., debbono
essere applicate le sanzioni amministrative accessorie, che dall’illecito contestato ed
accertato conseguono di diritto, come la sospensione della patente di guida, atteso che il
divieto di applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 445 cod. proc. pen. non può
essere estensivamente riferito anche alle sanzioni amministrative.

Tale divieto è difatti limitato alle sole pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse

dalla confisca. La sospensione della patente di guida, avendo natura di sanzione
amministrativa accessoria, non rientra tra le pene accessorie per le quali opera il suddetto
L

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro

divieto, con la conseguenza che essa deve essere disposta anche in presenza di sentenza di
applicazione della pena, a nulla rilevando che nella richiesta di patteggiamento non sia
fatta alcuna menzione di tale sanzione, in quanto questa non può formare oggetto
dell’accordo tra le parti – limitato alla pena e consegue di diritto alla sollecitata

(Sez. U, n. 8488,

pronuncia

27/05/1998 4/07/1998,rv. 210981,sez. 6 n.45687de1 20/11/2008 -10/12/2008 Rv. 241611,

Sez. 4, n. 27994 03/07/2012 – 12/07/2012 Rv. 253591).
applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida.
Poiché l’applicazione in concreto di tale misura comporta l’uso dei poteri discrezionali
riservati al giudice di merito in ordine alla durata, che deve essere determinata secondo i
parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada, in accoglimento del
ricorso proposto dal pubblico ministero, l’annullamento della sentenza impugnata deve
essere disposto con rinvio al Tribunale di Cosenza nella parte in cui non dispone
l’applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria.
Deve essere invece disattesa la censura relativa all’omesso aumento della pena in
conseguenza del concorso delle due fattispecie contravvenzionali di cui all’art. 186 co 2 lett
b) e c), in quanto, costituendo tale aumento una circostanza aggravante, deve ritenersi
che nel patteggiamento siano state ritenute prevalenti su tale aggravanti le circostanze
attenuanti generiche
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al
Tribunale di Cosenza. Ryjetk, ti,:gokA49 -Plei
Così deliberato in camera di consiglio, il 31.1.013

Il Presidente

Il consigliere stensore

Carlo Giu

Mariapia S ino
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CORTE GUPROVAA DI

CASSAZIONE

IV Sezione Penale

pe Brusco

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla mancata

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