Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35383 del 11/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 35383 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOLOCAN RENATA TEREZA N. IL 30/01/1977
avverso la sentenza n. 3211/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
26/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
V4/14-k.,
che ha concluso per

et‘

‘ctee. –

Udito, per I arte civile, l’Avv
Udii i dif)Frgór Avv.

Data Udienza: 11/07/2013

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Cremona, con sentenza del 3.05.2011, affermava la
penale responsabilità di Solocan Renata Tereza con riguardo ai reati di cui agli artt.
186 e 189, comma 6 cod. strada e condannava la prevenuta alle pene di giustizia; il
Tribunale assolveva l’imputata dal reato di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada,
pure oggetto di addebito, per difetto dell’elemento psicologico.
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 26.01.2012, in parziale

condizionale della pena, confermando nel resto.
La Corte territoriale osservava che l’appellante aveva dedotto doglianze
afferenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione
condizionale della pena. Con riguardo al primo profilo, il Collegio riteneva non
modificabile la sentenza di primo grado, stante la gravità del fatto; di converso, in
considerazione dello stato di incensuratezza della prevenuta, la Corte distrettuale
concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Propone ricorso per cassazione, avverso la richiamata sentenza della
Corte di Appello di Brescia, Solocan Renata Tereza, a mezzo del difensore,
denunciando la mancanza di motivazione.
L’esponente rileva di avere chiesto, con l’atto di appello, l’assoluzione della
Solocan in riferimento al delitto di fuga, di cui all’art. 189, cod. strada; e rileva che
la Corte territoriale ha completamente omesso di scrutinare detto motivo di
doglianza.
Sotto altro aspetto, denuncia l’illogicità della motivazione, laddove la Corte
di Appello ha omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche pur in
presenza dello stato di incensuratezza.
Considerato in diritto
3. Il ricorso muove alle considerazioni che seguono.
3.1 La prima ragione di censura è fondata.
Ed invero, la Corte di Appello ha del tutto omesso di esaminare il motivo di
doglianza, che pure era stato dedotto in sede di gravame, relativo alla affermazione
di penale responsabilità dell’imputata con riguardo al reato di cui all’art. 189,
comma 6, cod. strada. La Corte di merito, infatti, si è soffermata unicamente sulle
questioni afferenti alla dosimetria della pena ed alla concedibilità della sospensione
condizionale.
Rilevato che la decisione del Tribunale di Cremona risulta pertanto
irrevocabile in riferimento alla affermazione di penale responsabilità di Solocan
+-o”Renata Tereza ffprrm.pk41 reato contravvenzionale di cui all’art. 186 cod.
strada, trattandosi di capo della decisione non altrimenti impugnato, deve disporsi
l’annullamento della sentenza oggi impugnata limitatamente al reato di cui all’art.
2

riforma della sentenza di primo grado, concedeva all’imputata la sospensione

198, comma 6, cod. strada, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia per nuovo
esame. Resta assorbita ogni ulteriore doglianza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 189, comma 6,
del codice della strada e rinvia alla Corte di Appello di Brescia per nuovo esame.

Così deciso in Roma in data 11 luglio 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA