Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35381 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35381 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRUFINO CRUZ RITA SOFIA N. IL 23/05/1963
avverso la sentenza n. 2334/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
03/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 20/06/2014

Con sentenza in data 3/10/2013 del Tribunale di Milano la Sig.ra Rita Sofia FERRUFINO
CRUZ è stata condannata alla pena di 7.000,00 euro di ammenda in relazione al reato
previsto dagli artt.113 cod. pen. e 5, lett.b) e d) della legge n.283 del 1962, commesso il 15
febbraio 2012.

La Corte ritiene che entrambi i motivi siano manifestamente infondati. Risulta, infatti, del tutto
logico e aderente al dettato normativo il ragionamento che ha condotto il Tribunale a
concludere che una delega di gestione può essere validamente rilasciato solo previo
accertamento della idoneità della persona delegata e previo rispetto delle cautele che
presiedono alle autorizzazioni per la gestione di un esercizio alimentare. Condizioni e requisiti
del tutto carenti nel caso in esame. Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ha
ampiamente esaminato alle pagine 6 e 7 della sentenza le questioni concernenti la
qualificazione dei fatti, il concorso tra i reati e l’entità della pena adeguata al fatto e alla
personalità dell’imputata; il Tribunale ha così quantificato la pena in termini che non risultano
meritevoli di censura sul piano della legalità e che la Corte, preso atto della concessione delle
circostanze attenuanti generiche e della scelta per la sola sanzione pecuniaria, non può
censurare sul piano del merito.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi
la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 28/3/2014

L’

re

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta: a) vizio di motivazione ai
sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. per avere il Tribunale omesso di ritenere rilevante la
delega di gestione affidata ad altro soggetto; b) eccessività della pena.

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