Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35380 del 20/06/2014
Penale Sent. Sez. 7 Num. 35380 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO
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sul ricorso proposto da:
MAGAGNA DANIELA N. IL 01/07/1958
avverso la sentenza n. 91/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 17/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;
Data Udienza: 20/06/2014
1) Con sentenza del 17.10.2013 la Corte di Appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano, emessa in data 4.12.2012, con la
quale Magagna Daniela, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
era stata condannata alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di mesi 4 di reclusione
per il reato di cui all’art.10 ter D.L.vo 74/2000.
Ricorre per cassazione Magagna Daniela, a mezzo del difensore, denunciando il vizio di
motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato ed
eccependo, comunque, la prescrizione.
2) Rileva il Collegio che, in relazione alla fattispecie in esame, debba essere applicata
la sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 7.4.2014, con la quale è stata
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.10 ter D.L.vo 74/2000, nella parte in
cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso
versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione
annuale, per imposte non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38.
Ha evidenziato la Corte Costituzionale che solo con l’art.2 comma 36 vicies del D.L. n.
138 del 2011, aggiunto dalla legge di conversione n.148 del 2011 (che ha ridotto la
soglia di punibilità dell’omessa dichiarazione a 30.000,00 euro (lett.f) e quella della
dichiarazione infedele a 50.000,00 euro (lett.d) e quindi ad un importo inferiore nel
primo caso e pari, nel secondo caso, a quello della soglia di punibilità dell’ome,sso
versamento dell’iva, rimasta per converso inalterata) la distonia evidenziata è venuta
meno.
2.1. L’imposta di cui la ricorrente ha omesso il versamento (pari ad euro 90.139,00 per
l’anno 2006) è inferiore alla “soglia” cui fa riferimento la sentenza sopra richiamata
della Corte Costituzionale.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato.
Così deciso in Roma il 20.6.2014
OSSERVA