Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35380 del 11/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35380 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
LABAJ STANISLAW N. IL 10/10/1967
avverso la sentenza n. 1330/2011 TRIBUNALE di ANCONA, del
08/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A, 1 4 Ltt.
che ha concluso per
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Udito, per parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 11/07/2013

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Ancona, con sentenza in data 8.06.2012, dichiarava Labaj
Stanislaw responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada,
per aver condotto l’autoarticolato Tg. PZ5008C in stato di ebbrezza (tasso
alcolemico pari a 2,23 g/I e 2,30 g/I, nelle due prove effettuate). Il giudicante
condannava l’imputato alle pene di giustizia ed applicava la sospensione della
patente di guida per anni due.
Propone ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza il

Procuratore Generale, denunciando l’erronea applicazione della legge penale. La
parte rileva che l’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, stabilisce che la patene di
guida è sempre revocata quando il reato è commesso dal conducente di un
autobus, di un veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t. o di complessi di
veicoli. E considera che, nel caso di specie, il prevenuto conduceva una trattore con
semirimorchio, di talché doveva essere disposta la revoca della patente di guida.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
3.1 L’art. 186 bis, cod. strada, introdotto dalla legge 29 luglio 2010 n. 120,
stabilisce al comma V che la patente di guida è sempre revocata qualora risulti
• accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I, per i
conducenti richiamati alla lett. d), del comma I, del medesimo articolo, cioè a dire
di “autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autoveicoli
trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei
due veicoli superiore a 3,5 t., di autobus…nonché di autoarticolati e di autosnodati”.
Ciò chiarito, deve osservarsi che già l’art. 186, comma 2, lett. c), cod.
strada, come modificato dal d.l. 3.08.2007 n. 117, convertito nella legge 2.10.2007
n. 160, che viene in rilievo rispetto alla data di commissione del fatto per il quale si
procede, commesso il 25.1.2010, stabiliva che “la patente di guida è sempre
revocata…quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo
di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli…”.
3.2 Orbene, nel caso di specie, come emerge chiaramente dalla
annotazione di Polizia Giudiziaria allegata al ricorso, il prevenuto è stato colto in
stato di ebbrezza, secondo i valori di intossicazione alcolica giò sopra richiamati,
alla guida di un autoarticolato composto da trattore e semirimorchio, di talché
ricorrono i presupposti di legge per la revoca della patente di guida. Deve, allora,
procedersi all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente
alla omessa revoca della patente di guida nei confronti di Labaj Stanislaw, sanzione
che viene direttamente disposta da questa Suprema Corte, ai sensi dell’art. 620,
lettera I, cod. proc. pen. Tale annullamento senza rinvio implica strutturalmente la
superfluità di un nuovo giudizio, poiché la sentenza di annullamento risolve ed
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2.

esaurisce il “thema decidendum” e perché tale provvedimento consequenziale può
essere adottato dalla Corte di Cassazione in quanto compatibile con la sua
cognizione di mera legittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che
involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della
patente di guida; revoca che dispone.

Così deciso in Roma in data 11 luglio 2013.

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