Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3538 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3538 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Morra Giovanni, nato a Napoli il 29 – 12-1925
avverso la ordinanza del 30-07-2015 del tribunale della libertà di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pasquale Fimiani che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l’avv. Alessandro Marino che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Giovanni Morra ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza indicata in
epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Napoli ha confermato il decreto
di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale della medesima città avente ad oggetto un’area demaniale marittima
pari a mq 132,41 (sulla quale insisteva un terrazzo della struttura denominata
“Pausylia”, gestita dalla società “Bagno Donnanna S.r.l.”), parte del terrazzo ed

l’aria antistante per il reato previsto dall’articolo 1161 del codice della
navigazione.

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza, il ricorrente, tramite il
difensore, articola i quattro seguenti motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione della legge penale (articolo
606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale in relazione all’articolo
1161 del codice della navigazione).
Sostiene il ricorrente come il tribunale cautelare abbia ritenuto sussistente il
fumus criminis

attribuendo il fatto all’indagato in base al canone della

responsabilità oggettiva avendo erroneamente inteso la portata dell’avverbio
“arbitrariamente” che costituisce il contenuto precettivo della fattispecie
incriminatrice applicata e che evoca una condotta, nella specie insussistente,
diretto ad agire o a proseguire in violazione del disposto normativo,
costituendone quindi l’elemento materiale e non quello soggettivo, che è stato
invece valorizzato dai giudici cautelari. Del resto, quand’anche si volesse
condividere l’assunto del tribunale del riesame circa l’elemento psicologico del
reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, lo stesso deve ritenersi
escluso allorquando la gente abbia rivelato una volontà contraria alla violazione
di legge ed abbia assolto all’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per
uniformarvisi. Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto ricorso in sede
giurisdizionale avverso il decreto di delimitazione dei confini, atto cautelarmente
sospeso dal giudice amministrativo con la conseguenza che non risulta
ipotizzabile, neppure a titolo di colpa, il reato a suo carico essendo, allo stato,
estremamente incerta la natura demaniale dell’area.
2.2. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente deduce vizio di
motivazione in relazione all’articolo 321, comma 1, codice di procedura penale
(articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale) sul rilievo che, a
fronte di una lacunosa motivazione del Gip, il tribunale della libertà definendo la
stessa sintetica ma completa sarebbe venuto meno alla sua funzione istituzionale

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una scaletta detraibile, in uso alla citata società, che collegava il solarium con

di garanzia omettendo di constatare la assoluta mancanza della motivazione
stessa o quantomeno la sua apparenza.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione della legge
penale in relazione all’articolo 479, comma 1, codice di procedura penale
(articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale), sul rilievo che è
stato omesso qualsiasi riferimento in merito all’opportunità per il giudice per le
indagini preliminari di sospendere il procedimento penale, in applicazione del
disposto di cui all’articolo 479 codice di procedura penale, in base al quale il

dibattimentale, ogni qual volta la decisione sull’esistenza del reato dipenda dalla
previa risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare
complessità, per la quale sia già in corso un procedimento nella naturale sedes
materiae.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce la violazione della legge
penale in relazione all’articolo 40 codice penale e 2476 del codice civile (articolo
606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale) sul rilievo che il reato
sarebbe stato provvisoriamente contestato non solo nei confronti
dell’amministratore ma anche inspiegabilmente in danno del socio di
maggioranza della società stessa, Mario Morra.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. E’ stato affermato, con giurisprudenza del tutto consolidata, che il ricorso
per cassazione avverso l’ordinanza emessa, come nella specie, in sede di
riesame cautelare ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. è proponibile, ai sensi
dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge. Ne consegue che non
possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della
motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato
negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., anche la mancanza
(purché non assoluta o non vertente su punti decisivi per il giudizio), la
contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente
previste come motivo di ricorso dall’art. 606, lett. e), stesso codice (Sez. 1, n.
40827 del 27/10/2010, Madio, Rv. 248468), ad eccezione di quei vizi della
motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno
del provvedimento del tutto mancante e quindi inidoneo a rendere comprensibile
l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,
Rv. 239692) perché esclusivamente in questo caso il vizio, risolvendosi

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giudice penale è tenuto a sospendere il procedimento, anche nella fase pre

nell’assoluta mancanza della motivazione, rende il vizio stesso sussumibile
nell’ambito della previsione generale dell’art. 125 cod. pen. (che richiede che le
sentenze e le ordinanze nonché, nei casi espressamente previsti dalla legge, i
decreti siano motivati) e dunque rientrante nella “violazione di legge”
processuale.

3. Ciò precisato, quanto al primo motivo, occorre premettere che, con
accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, è stata ritenuta

demaniale, la cui estensione è stata oggetto di una specifica procedura di
determinazione, sul rilievo che trattasi di un’area che, secondo la contestazione
cautelare, è stata occupata indebitamente dal legale rappresentante della società
“Bagno Donnanna” attraverso la realizzazione di una struttura ricettiva, dotata di
terrazzamento, solarium e passerella che conduce alla spiaggia e che ne inibisce
la fruizione da parte della collettività. Il tribunale cautelare ha affermato che
l’indagato non ha contestato nel merito la circostanza della illecita occupazione
sine titulo dell’area demaniale, tanto da aver presentato all’autorità portuale in
data 26 marzo 2015 la domanda per il rilascio della concessione demaniale
marittima in sanatoria, limitatamente ad un’area di mq 129,88 e la procedura si
trova ancora in una fase interlocutoria, mentre l’atto amministrativo di
delimitazione dell’area è stato oggetto di impugnazione in sede amministrativa
da parte dell’indagato stesso.
Dalla lettura del decreto di sequestro preventivo, atto che integra
l’ordinanza del tribunale del riesame, risulta che a seguito di un esposto, la
Guardia Costiera della Capitaneria di porto di Napoli effettuò un sopralluogo, cui
seguì un’annotazione di polizia giudiziaria, nella quale si evidenziò la probabile
necessità di attivazione della procedura di determinazione dei confini demaniali
marittimi, attesa la rilevata mancata certezza dei confini di proprietà demaniale
rispetto a quelli di proprietà privata relativi, per quanto qui interessa, al lido
balneare “Bagno Donnanna”. La procedura amministrativa di delimitazione, ai
sensi dell’articolo 32 del codice della navigazione, è stata ultimata con
l’individuazione di mq 136,70 di aria demaniale marittima. Tale delimitazione ha
evidenziato una rilevante quantità di area non assistita da concessione
demaniale che è risultata occupata senza titolo da parte della società “Bagno
Donnanna”, il cui legale rappresentante, Giovanni Morra, avanzò in data 26
marzo 2015 richiesta di concessione demaniale marittima, ai sensi dell’articolo
36 del codice della navigazione, rispetto ad un’area avente estensione di mq
129,88 ritenendo essere questa l’area demaniale non assentita che era in
godimento della società e che corrispondeva a parte del terrazzo della struttura
immobiliare. L’autorità portuale di Napoli, ente deputato al rilascio delle
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l’occupazione, in assenza della necessaria autorizzazione, di un’area di proprietà

concessioni demaniali marittime, rilevata una discrasia tra la quantità di area
demaniale corrispondente al terrazzo della società “Bagno Donnanna”, così come
identificata dalla capitaneria di porto di Napoli (mq 136,70), e la medesima area,
così come rappresentata dalla società nella richiesta di concessione demaniale
marittima (mq 129,88), chiese all’Agenzia del demanio, ente proprietario
dell’area pubblica, l’esatta determinazione della quantificazione della porzione di
immobile ricadente nel demanio marittimo.
L’Agenzia del demanio, con nota numero 584 del 23 aprile 2015, informò

dalla società “Bagno Donnanna” S.r.l. dovesse intendersi precisamente pari a mq
132,41 (e, dunque, diversa da quella rappresentata sia dalla Capitaneria di
porto, che dal privato istante). In data 29 maggio 2015, l’Autorità portuale invitò
quindi la società “Bagno Donnanna”S.r.l. a voler rettificare l’istanza finalizzata al
rilascio della concessione demaniale marittima, nel senso di renderla conforme al
diverso quantitativo di mq rappresentato dall’Agenzia del demanio,
corrispondente a mq 132,41 anziché a mq 129,88. Il legale rappresentante della
società “Bagno Donnanna” S.r.I., invece di presentare l’istanza rettificata di
concessione demaniale, ha impugnato, con ricorso al Tar Campania tuttora
pendente, il verbale di delimitazione della Capitaneria di porto sopra menzionato
ed il Gip, ritenendo abusiva l’occupazione, ha emesso il decreto di sequestro
preventivo, confermato dal tribunale del riesame.
Alla stregua di tali risultanze, le doglianze del ricorrente devono ritenersi,
all’evidenza, infondate sia perché egli si trova pacificamente ad occupare una
porzione (mq 129,88) di suolo demaniale senza autorizzazione e senza aver
ancora ottenuto, per quella parte, la sanatoria, che pure ha richiesto e con ciò
stesso ammettendo l’arbitraria occupazione, e sia perché, a seguito della
procedura di delimitazione, l’area demaniale è stata individuata nella misura di
mq 132,41 sicché il ricorrente occupa senza titolo anche uno spazio costituito
dalla differenza tra 132,41 mq e 129,88 mq.
A tale fine, non rileva che sia in corso con il demanio una controversia civile
diretta a contestare l’esatta determinazione dell’area demaniale e neppure rileva
che il tribunale amministrativo regionale abbia sospeso, in via cautelare, il
decreto di delimitazione emanato dalla pubblica amministrazione.
Al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei
provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell’illecito penale
qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice
amministrativo, con la sottolineatura che tale preclusione non si estende ai profili
di illegittimità, fatti valere in sede penale, che non siano stati dedotti ed
effettivamente decisi in quella amministrativa (Sez. 3, n. 44077 del 18/07/2014,
Scotto Di Clemente, Rv. 260612).

l’Autorità portuale di Napoli che la superficie di proprietà demaniale occupata

Ciò in quanto l’autorità giudiziaria ordinaria non ha il potere di valutare la
conformità a legge di un “arret” di un’altra giurisdizione (come ad esempio, una
sentenza del Tribunale amministrativo regionale coperta da giudicato): ciò in
quanto il cittadino – pena la vanificazione dei suoi diritti civili – non può essere
privato della facoltà di fare affidamento sugli strumenti della tutela
giurisdizionale posti a sua disposizione dall’ordinamento (Sez. 3, n. 54 del
11/01/1996, Ciaburri, Rv. 204622).
Ne consegue che il potere del giudice penale di accertare la conformità alla

legittimità di eventuali provvedimenti amministrativi concessori o autorizzatori,
trova un limite nei provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo
passati in giudicato che abbiano espressamente affermato la legittimità della
concessione o della autorizzazione ed il conseguente diritto del cittadino
all’esercizio di facoltà legittime (Sez. 3, n. 39707 del 05/06/2003, Lubrano di
Scorpianello, Rv. 226592).
Siffatti principi non si applicano interamente nei casi in cui il provvedimento
giurisdizionale amministrativo sia, come nella specie, interinale perché
l’intervenuta sospensione da parte del giudice amministrativo di un
provvedimento emanato dalla pubblica amministrazione non si riverbera
necessariamente sul potere del giudice penale di disporre il sequestro
preventivo, atteso che in tale caso occorre accertare se il provvedimento
cautelare di sospensione abbia o meno avuto incidenza sul diritto che il privato
intenda fare valere nei confronti della pubblica amministrazione.
Infatti questa, nell’esercizio dei propri poteri e di quelli di autotutela, può
rinnovare un atto che ritiene viziato, al fine di far cessare eventualmente la
materia del contendere nel giudizio amministrativo, e procedere al conseguente
annullamento di ufficio di quello viziato, quando la pronuncia giurisdizionale di
annullamento si basa, situazione invero spesso ricorrente, su vizi formali o
procedimentali emendabili da parte dell’autorità amministrativa.
Inoltre il provvedimento cautelare di sospensione del giudice amministrativo
viene concesso molto spesso per un “fumus boni iuris” che fonda su un vizio non
comportante un giudizio di disvalore sostanziale dell’atto gravato, ma soltanto
per la prefigurazione di un “danno irreparabile” che da siffatto disvalore
prescinde.
Infatti la diversità dei contenuti della giurisdizione amministrativa e di quella
penale consente di ritenere non influente l’intervenuta sospensiva da parte del
giudice amministrativo, qualora non sia espressamente motivata con riferimento
al fumus di possibili vizi relativi a violazioni sostanziali della normativa di settore,
tant’è che sovente le ordinanze cautelari sono redatte in maniera così sintetica
da non individuare le ragioni in base alle quali la sospensiva è stata concessa.
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legge di determinati comportamenti e conseguentemente di valutare la

Fatte queste doverose premesse, resta peraltro pacifica l’occupazione
illegittima della parte dell’area demaniale “non in contestazione”, condotta che
integra pienamente il fumus del reato ipotizzato con il provvedimento cautelare
penale e con riferimento alla quale discettare dell’arbitrarietà del comportamento
costituisce, in presenza di una richiesta di sanatoria, questione del tutto
superflua per essere lo stesso ricorrente consapevole di detenere un bene
demaniale senza la necessaria autorizzazione.

considerato in diritto) entrambi i provvedimenti (decreto di sequestro del Gip ed
ordinanza del tribunale del riesame) sono ampiamente motivati.
Peraltro, come in precedenza anticipato, vizi della motivazione diversi dalla
mancanza assoluta di essa non sono consentiti in materia di impugnazione
cautelare reale.

5. E’ infondato anche il terzo motivo.
Il potere di disporre la sospensione del procedimento, allorquando la
pendenza della controversia su una questione civile o amministrativa di
particolare complessità possa influire sulla decisione da assumersi in sede
penale, può essere esercitato, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. pen., dal giudice
esclusivamente nella fase processuale, presupponendo l’esercizio dell’azione
penale, e di conseguenza l’esercizio di tale potere è interdetto nella fase pre processuale e dunque nel corso, come nella specie, delle indagini preliminari e
prima dell’esercizio dell’azione penale.
L’art. 479 cod. proc. pen. consente infatti la sospensione, alle condizioni
precìviste nella disposizione, del dibattimento o, al più e sulla base di una
interpretazione estensiva, dell’udienza preliminare (Sez. 5, n. 43981 del
15/07/2009, Calì, Rv. 245099), giammai possono essere sospese, se non
espressamente previsto, le indagini preliminari o l’esercizio dell’azione penale.
Ne consegue che, anche in pendenza di una controversia su una questione
civile o amministrativa di particolare complessità che possa influire sulla
decisione da assumersi in sede penale, è legittimo l’esercizio dell’azione
cautelare nel corso delle indagini preliminari.

6. Il quarto motivo è inammissibile in quanto non consentito per difetto di
legittimazione e di interesse.
Il fatto che risulti indagato, oltre al ricorrente anche un altro soggetto (Mario
Morra, socio di maggioranza della “Bagno Donnanna” s.r.I.), non abilita il
ricorrente a dolersene, posto che in questa sede si discute peraltro del sequestro
preventivo di beni sociali in relazione ai quali la legittimazione a ricorrere spetta
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4. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto (v. sub 3 del

al legale rappresentante della società al fine di ottenerne la restituzione e non
per perorare l’esonero di responsabilità di ulteriori soggetti, la cui posizione
dovrà essere vagliata nel procedimento principale, ai fini dell’eventuale esercizio
dell’azione penale, e non nell’ambito dell’incidente cautelare.
Il ricorso va conclusivamente rigettato con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 18/11/2015

P.Q.M.

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