Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35378 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35378 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAO DALIN N. IL 18/02/1964
avverso la sentenza n. 4868/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
01/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 20/06/2014

o

Con sentenza in data 1/6/2012 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del
29/3/2011 del Tribunale di Firenze, sez. dist. di Empoli, con cui il Sig. MAO DALIN è stato
condannato alla pena di tre mesi di arresto in relazione al reato continuato previsto dagli
artt.81 cod. pen., 55 e 389 del d.P.R. n.547 del 1955, dagli artt. 44 e 58 del d.P.R. n.303 del
1956, dagli artt.267 e 389 del d.P.R. n.547 del 1955 e dagli artt.15 e 58 del d.P.R. n. 303 del

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta: a) errata applicazione di
legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione all’art.114 disp. att. cod. proc. pen. per
essere stati omessi da parte della polizia giudiziaria gli avvisi cui l’indagato ha diritto prima che
siano compiuti gli atti d’indagine a sorpresa e per essere stata ritenuta dalla Corte di appello
non ritualmente eccepita la relativa nullità; b) vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e)
cod. proc. pen. con riferimento all’elemento soggettivo del reato e alla mancata sospensione
condizionale della pena.
Il ricorso è manifestamente infondato. Correttamente la Corte di appello ha rilevato che ancora
in occasione dell’atto di opposizione al decreto penale la difesa tecnica non avanzò alcuna
eccezione in ordine alla ritualità degli atti d’indagine; tale interpretazione della legge non pone
a carico dell’indagato l’onere di formalizzare personalmente l’eccezione in occasione dell’attività
d’indagine viziata, ma evidenzia come neppure la difesa abbia tempestivamente fatto valere il
vizio poi lamentato soltanto in sede dibattimentale.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha puntualmente motivato in ordine
all’esistenza di precedenti penali ostativi alla concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena. La stessa corte territoriale ha, altresì, correttamente motivato circa le
ragioni che escludono che sussistesse un obbligo di traduzione degli atti amministrativi e
giudiziali. Il ricorrente vive stabilmente in Italia fin dal 1991 ed è titolare di un’attività
imprenditoriale, il che gli impone di dotarsi degli strumenti per relazionarsi con le autorità
pubbliche; inoltre, nessun elemento in atti lascia ipotizzare che egli non possieda una
conoscenza sufficiente della lingua italiana.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/6/2014

DEPOSITATO

1956, accertato il 16/7/2007

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