Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35377 del 20/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35377 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOLLICA DONATO N. IL 25/09/1956
avverso la sentenza n. 513/2011 TRIBUNALE di AVEZZANO, del
31/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;
Data Udienza: 20/06/2014
1) Con sentenza del 31.5.2013 il Tribunale di Avezzano, in composizione monocratica,
condannava Mollica Donato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, alla pena di euro 1.400,00 di ammenda per i reati di cui agli artt.37-55
lett.c)-114-159 co.2 lett.a) D.L.vo n.81/2008.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello (poi qualificato ex art.568 co.5 c.p.p.
come ricorso) l’imputato, chiedendo di essere mandato assolto o, in subordine, la
declaratoria di prescrizione.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) Il Tribunale, sulla base delle risultanze processuali, ha ritenuto provato che
l’imputato avesse omesso di adottare adeguate impalcature e ponteggi e di fornire ai
lavoratori una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza.
2.2) Il ricorrente, invece di contrastare siffatte argomentazioni, si limita ad
affermare che dall’istruttoria dibattimentale non era emersa la prova dei reati.
Eppure l’art.581 c.p.p. richiede che l’atto di impugnazione contenga, a pena di
inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai quali si
riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art.591 comma 1
lett.c) c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
3.1) E’ appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso preclude la
possibilità di dichiarare la prescrizione maturata dopo l’emissione della sentenza
impugnata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 10.6.2014
OSSERVA