Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35376 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35376 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FURIA STEFANO N. IL 19/02/1969
avverso la sentenza n. 2343/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 23/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/06/2014

1) Con sentenza del 23.9.2013 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la
sentenza del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, emessa il 10.4.2012,
con la quale Furia Stefano, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, era stato condannato alla pena di giorni 20 di reclusione ed euro 70,00 di
multa per il reato di cui agli artt.81 cpv. c.p. e 2 L.638/1983 e succ. modif.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di
legge in ordine all’omessa declaratoria di non punibilità di cui all’art.2 comma 1 bis
L.638/1983 e, comunque, di prescrizione del reato.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) Come hanno già accertato i Giudici di merito / dagli atti risulta che la diffida ad
adempiere al legale rappresentante della “Luna Rossa soc. coop a r.l.” fu notificata
in data 18.12.2007, per cui il pagamento, effettuato il 28.3.2008, era tardivo.
2.2) Il ricorrente, senza tener conto di quanto emerge dagli atti e senza fornire
alcuna prova in contrario, continua ad insistere che la notifica fu, invece, effettuata in
data 29.12.2007.
2.3) Quanto alla eccepita prescrizione, il ricorrente non tiene conto che, a norma
dell’art.157 c.p., trattandosi di delitto, il termine massimo di prescrizione è /
considerata anche l’interruzione ex art.160 c.p., di anni 7 e mesi 6, per cui (essendo
state le violazioni commesse dal luglio al dicembre 2006) esso non era certo
maturato al momento della emissione della sentenza impugnata (23.9.2013).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p
3.1) E’ appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso preclude la
possibilità di dichiarare la prescrizione / maturata dopo la emissione della sentenza
impugnata.
P. Q. M.
bichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 20.6.2014

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