Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35375 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35375 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FLORENO PIETRO N. IL 09/10/1974
FLORENO NICOLO’ N. IL 29/10/1951
ODDO FRANCESCO N. IL 18/10/1970
avverso la sentenza n. 1198/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 27/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/06/2014

Ritenuto:

— che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il vizio
di motivazione in relazione alla interpretazione delle risultanze processuali, segnatamente sulle
caratteristiche delle opere abusivamente realizzate, nonché la violazione di legge per la mancata
declaratoria di prescrizione dei reati ;
— che le censure concernenti assente carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili
nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella
specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e
il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di
una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che, all’atto della pronuncia della sentenza impugnata, il termine massimo di prescrizione non era
ancora spirato, dovendosi tenere conto anche del periodo di sospensione dei termini conseguente al
rinvio dell’udienza del 16/11/2011 per l’adesione, da parte del difensore, all’astensione dalle udienze;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00. L’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di
dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione
intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. II n.28848, 8 luglio
2013)

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in RS MA, nella camera di consiglio del 20.6.2014

— che la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 27/6/2013 ha parzialmente riformato,
riducendo la pena originariamente inflitta, la decisione con la quale, in data 16/1/2013, il Tribunale di
Trapani aveva affermato la responsabilità penale di FLORENO Pietro, FLORENO Nicolò e
ODDO Francesco per i reati di cui agli articoli 110 cod. pen. 44 lett. b) 93, 94 e 95 d.P.R. 380\01
(acc. in Buseto Palizzolo, fino al maggio 2008);

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