Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35375 del 12/06/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35375 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIRTI ANGELO N. IL 09/02/1969
avverso l’ordinanza n. 609/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
26/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
t2i .e.4″140
che ha concluso per)
A444….:

1:4,–e

Data Udienza: 12/06/2013

i Mirti Angelo

Motivi della decisione

La Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello
proposto dall’imputato in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che
ne ha affermata la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2,

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo che, sia pure in forma
stringata, le richieste contenute nei motivi d’appello erano coerenti ed
ammissibili, visto che si chiedeva di rivalutare il materiale probatorio con
approccio adeguato al caso di specie.
Il ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata considera che si è in
presenza di impugnazione fondata su motivi solo apparenti, non specifici, non
essendo esposta alcuna critica argomentata avverso la sentenza. Si lamenta solo
la carenza di prove.
Tale apprezzamento è immune da censure, giacché pone in luce
l’essenziale ruolo critico dell’impugnazione che richiede l’individuazione di
specifiche ragioni di censura. La valutazione in questione è appropriata al caso in
esame, nel quale l’imputato si è limitato a vagamente dedurre l’insufficienza
della prova ed un non meglio chiarito vizio processuale mai in precedenza
esposto.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 12 giugno 2013

del codice della strada.

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