Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35374 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35374 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
INGRASSIA SIMONE N. IL 16/12/1973
avverso la sentenza n. 2814/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 20/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/06/2014

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20/6/2013 ha confermato la decisione con la
quale, in data 20/2/2011, il Tribunale di quella città aveva affermato la responsabilità penale di
INGRASSIA Simone per i reati di cui agli articoli 3,19,31,44 lett. b) d.P.R. 380\01, 2, 4, 13, 14
legge 1086\71, 17, 18, 20 legge 64\74 ( acc. in Palermo, il 6/12/2007);

— che, nella specie, risulta accertato che il predetto venne sorpreso mentre era intento a lavori di
costruzione di un capannone di 750 mq su platea in cemento in assenza di titoli abilitativi su terreno
da lui locato;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili
nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella
specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e
il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di
una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in RO A, nella camera di consiglio del 20.6.2014
Il Consi

Il rsidente

i

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’erronea
interpretazione delle risultanze processuali;

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