Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35374 del 03/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35374 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAZZACANE CIRO N. IL 05/01/1972 parte offesa nel procedimento
c/
BENADUCE MARIA N. IL 05/03/1971
PALMIERO DOMENICO N. IL 10/01/1962
avverso il decreto n. 4849/2010 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
25/05/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GE
lette/s~ite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

RDO 5ABEONE ;
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Data Udienza: 03/07/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto 25 maggio 2010 il GIP presso il Tribunale di Salerno ha
disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di Beneduce Maria e

Mazzacane Ciro.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa
Mazzacane, a mezzo del suo procuratore, evidenziandone la nullità, ai sensi
dell’articolo 127 comma 5 cod.proc.pen., per non essere stata avvisata della
richiesta di archiviazione pur avendone fatta espressa richiesta.
3.

Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, nella sua

requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. La disposizione contenuta nell’articolo 409 cod.proc.pen., comma 6,
che riconosce espressamente alla persona offesa la legittimazione a ricorrere per
cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione pronunciata all’esito della camera
di consiglio, senza che di tale udienza sia stato dato avviso alla medesima
persona offesa, non può ragionevolmente essere interpretata nel senso di non
riconoscere tale rimedio allorché, quantunque essa abbia ritualmente richiesto di
essere preavvertita dell’eventuale richiesta di archiviazione da parte del pubblico
ministero, non le sia stato notificato il relativo avviso, previsto dal comma
secondo dell’articolo 408 cod.proc.pen..
È del tutto evidente, infatti, che nella specie si versi in una ipotesi di vizio
ancor più grave di quello conseguente all’omesso avviso della udienza davanti al
Giudice per le indagini preliminari, all’offeso dal reato che abbia proposto
opposizione, in quanto viene ad essere vulnerata la stessa potenziale
instaurazione del contraddittorio prevista dalla legge.
Ne consegue che tale omissione da luogo a nullità del decreto di
archiviazione emesso de plano, deducibile in sede di legittimità ai sensi
dell’articolo 127, comma 5 cod.proc.pen..
1

Palmiero Domenico, per il delitto di diffamazione a mezzo stampa in danno di

D’altra parte, la stessa Corte Costituzionale, già in epoca risalente, ha
avuto modo di pronunciarsi in più occasioni sul tema della tutela della persona
offesa dal reato cui non venga data notizia della richiesta di archiviazione
avanzata dal Pubblico Ministero, nonostante l’espressa domanda formulata nella
notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, concludendo nel senso
della necessità di riconoscere, in tale eventualità, alla stessa parte offesa, il

ancor più radicale – agli effetti della vanificazione del diritto al contraddittorio che quella omissione presenta rispetto al caso, espressamente disciplinato dal
codice, in cui sia stato omesso l’avviso di fissazione della camera di consiglio a
seguito di proposizione della opposizione alla richiesta di archiviazione (v. Corte
Cost., sentenze nn. 353 del 1991 e 413 del 1994; nella giurisprudenza di
legittimità, v., fra le tante, Cass., Sez. H 4 luglio 2003, imp. Prochilo e Cass.
Sez.I 1 aprile 2008, p.o. in proc. Bughetto).
3. Nella specie, peraltro e come affermato anche dal RG. nella sua
requisitoria scritta, in punto di fatto si nota come l’avviso della richiesta di
archiviazione sia stato notificato il 4 maggio 2010 alla sorella convivente
dell’imputato presso l’indicata residenza.
Nessuna violazione del diritto al contraddittorio in danno della parte lesa
si è verificata e il ricorrente dovrà essere condannato anche al pagamento delle
spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle
Ammende.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 3/7/2013.

diritto di proporre ricorso per cassazione, in ragione, appunto, del carattere

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