Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35373 del 20/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35373 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IAGLIETTI LORENZO N. IL 18/12/1943
avverso la sentenza n. 455/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;
Data Udienza: 20/06/2014
1) Con sentenza del 17.1.2013 la Corte di Appello di Caltanisetta, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Gela, in composizione monocratica, emessa il
14.12.2011, con la quale laghetti Lorenzo era stato condannato per plurime violazioni
delle norme di cui al DPR 380/2001, riconosceva le circostanze attenuanti generiche e
rideterminava la pena in mesi 7 di arresto ed euro 7.000,00 di ammenda.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di
legge ed il vizio di motivazione in ordine all’omessa declaratoria ex art.129 c.p.p. di
prescrizione dei reati.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale ha già esaminato l’eccezione di prescrizione, ritenendo, sulla
base delle risultanze processuali (verbale di sequestro del 12.6.2010 e rilievi
fotografici) che le opere, contrariamente all’assunto difensivo, risultavano realizzate
di recente.
2.2) Il ricorrente, invece, di contrastare siffatte argomentazioni, si limita a ribadire
che il tempus commissi delicti andava arretrato e conseguentemente dichiarata la
prescrizione.
Eppure l’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a
pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art.591 comma 1
lett.c) c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 39.6.2014
OSSERVA