Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35373 del 03/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35373 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUGLIOTTA ANTONINO N. IL 25/07/1978
avverso la sentenza n. 2495/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 19/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Do t. GERRDO SABEONE ;
lette/sei:1440.1e conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 03/07/2013

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza in camera di consiglio del
19 settembre 2012, ha dichiarato, in riforma della sentenza 6 febbraio 2007 del
Tribunale di L’Aquila, non doversi procedere nei confronti di Gugliotta Antonino in
ordine al reato di falso ex articolo 495 cod.pen. per essere il reato ascritto

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore lamentando:
a) una violazione di legge in merito all’affermazione dell’estinzione del
reato per prescrizione a mezzo di sentenza pre-dibattimentale;
b) una violazione di legge processuale del giudizio di prime cure per
erronea notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato;
c)

un difetto di motivazione circa il difetto di elemento psicologico

dell’ascritto delitto di falso.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua
requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento del ricorso sul punto della
dichiarazione dell’intervenuta prescrizione a mezzo di sentenza all’esito della
camera di consiglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Senza dubbio è principio consolidato (v. da ultimo Cass. Sez. H 4
ottobre 2012 n. 42411) che la decisione con cui il Giudice di appello, in riforma
della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l’estinzione dei reati con
sentenza predibattimentale, sia illegittima, in quanto il rinvio di cui all’articolo
598 cod.proc.pen. alle norme sul giudizio di primo grado non comprende
l’eccezionale procedura prevista dall’articolo 469 cod.proc.pen..
Nella specie, però, assume assorbente rilievo il difetto d’interesse
dell’odierno ricorrente, ricavabile dallo stesso terzo motivo del ricorso con il
quale si contesta la sussistenza dell’elemento psicologico dell’ascritto reato.
Ciò vuol dire che, a dire dello stesso ricorrente, non sarebbe stata
sussistente l’evidenza del suo proscioglimento, che sola avrebbe potuto impedire
l’affermata prescrizione dell’ascritto reato.
Invero, la pacifica giurisprudenza di questa Corte insegna che, in
presenza di una causa estintiva del reato, il Giudice sia legittimato a pronunciare
1

estinto per intervenuta prescrizione.

sentenza di assoluzione, a norma dell’articolo 129 cod.proc.pen., solo nei casi in
cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza
penale e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano
dagli atti in modo assolutamente non contestabile, tanto che la valutazione da
compiersi in proposito appartiene più al concetto di “constatazione” che a quello
di “apprezzamento” (v. a partire dalle Sezioni Unite 28 maggio 2009 n. 35490).

secondo comma, presuppone, quindi, la manifestazione di una volontà
processuale chiara e obbiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione,
concretandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l’assoluzione
ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato.
Nel caso di specie, la contestazione circa la sussistenza dell’elemento
soggettivo dell’ascritto delitto di falso avrebbe imposto alla Corte territoriale
degli accertamenti in punto di fatto, che mal si sarebbero conciliati con l’evidenza
dell’insussistenza della coscienza e volontà di immutare il vero.
3. Quanto al secondo motivo, il principio di immediata declaratoria di
determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 cod.proc.pen. impone
che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa
estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data
prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non
presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al Giudice di merito,
nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla
necessaria rinnovazione del relativo giudizio (v. Cass. Sez. Un. 27 febbraio 2002
n. 17179 e Sez. III 1 dicembre 2010 n. 1550).
4.

Dalla declaratoria d’inammissibilità del ricorso deriva, infine, la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di
denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3/7/2013.

Il concetto di “evidenza”, richiesto dall’indicato articolo 129 cod.proc.pen.,

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