Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35372 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35372 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAROCCHI CLAUDIO N. IL 04/11/1956
avverso la sentenza n. 3198/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
20/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 20/06/2014

Con sentenza in data 20/5/2013 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna a un
anno di reclusione inflitta con la sentenza del 12/3/2010 del Tribunale di Ascoli Piceno, sez,
dist. di San Benedetto del Tronto, al Sig. Claudio MAROCCrl I in relazione al reato previsto
dall’art.10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 commesso per l’anno d’imposta 2006 mediante
l’omesso versamento dell’imposta dovuta per un importo di 934.364,00 euro.

Osserva la Corte che i giudici di appello hanno preso in esame il motivo d’impugnazione con cui
si sollecitavano la concessione delle circostanze attenuanti generiche e un più mite trattamento
e concluso che l’entità dell’imposta evasa è così rilevante da impedire l’accoglimento delle
richieste dell’odierno ricorrente. Si tratta di valutazione di merito, non manifestamente illogica,
e dunque sottratta al controllo del giudice di legittimità.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/6/2014

L’Es

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta vizio di motivazione ai
sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.62-bis e 646 cod. pen. per avere
la Corte di appello omesso di considerare sia le condizioni economiche in cui versava l’azienda,
impossibilitata a operare i versamenti dovuti a causa dello stato di decozione, sia i molteplici
elementi obiettivi e soggettivi ch avrebbero comunque imposto la concessione delle circostanze
attenuanti generiche.

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