Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35372 del 20/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35372 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia
e da
Braga Gianfranco, nato a Seniga il 19/03/1955

avverso la sentenza del 15/01/2013 del Tribunale di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva applicata nei confronti di Gianfranco
Braga, a titolo di aumento per continuazione con i fatti di cui alla sentenza del
Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia del 03/11/2010, la
1

Data Udienza: 20/06/2013

pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 216 r.d. 16 marzo 1942,
n. 267, commesso quale amministratore di fatto della Trasporti Nazionali e
Internazionali coop.r.I., dichiarata fallita in Brescia il 04/10/2006.
Il Procuratore generale e l’imputato ricorrono sui punti e per i motivi di
seguito specificati.
1.

Il Procuratore generale ricorrente deduce violazione di legge

nell’accoglimento di un’istanza di applicazione di pena proposta tardivamente in
sede dibattimentale in quanto accompagnata da contestuale istanza di

una distinta ordinanza dispositiva di detta restituzione e comunque in carenza
dei relativi presupposti con riguardo sia alla tempestività dell’istanza di
restituzione che alla fondatezza della stessa.
2.

L’imputato ricorrente deduce violazione di legge nella mancata

assoluzione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., risultando dalla relazione del
curatore fallimentare come l’imputato non sia intervenuto in atti di gestione della
società fallita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale in ordine alla tardività
dell’istanza di applicazione di pena è inammissibile.
Manifestamente infondata è in primo luogo la censura relativa alla ritenuta
mancanza di una distinta pronuncia dispositiva della restituzione dell’imputato
nel termine per la presentazione dell’istanza in oggetto. Una disposizione quanto
meno implicita in tal senso è infatti chiaramente rinvenibile nella sentenza
impugnata, che riportava in premessa il dato della proposizione dell’istanza
previa restituzione nel termine; restituzione pertanto positivamente disposta in
quanto presupposto necessario dell’applicazione della pena.
Tanto premesso, e rammentato che le statuizioni concordate dalle parti e
recepite nella sentenza di applicazione di pena non possono essere poste in
discussione in sede di ricorso per cassazione in termini che si risolvano in un
recesso dall’accordo, neppure essendo possibile che a tal fine il Procuratore
generale sostituisca la propria volontà a quella del pubblico ministero che ha
manifestato il consenso sull’accordo stesso (Sez. 4, n. 38286 dell’08/07/2002,
Leone, Rv. 222959; Sez. 4, n. 20165 del 22/12/2003 (29/04/2004), Malia, Rv.
228567; Sez. 2, n. 40519 del 12/10/2005, Scafidi, Rv. 232844; Sez. 2, n. 3622
del 10/01/2006, Laaziz, Rv. 233369), il ricorso in esame risulta proposto per
motivi non consentiti. Non senza considerare che il gravame, specificamente
2

restituzione nel termine per causa di forza maggiore, mancando la pronuncia di

diretto avverso la sentenza di applicazione di pena, è comunque carente
nell’interesse ad impugnare, in assenza di previsioni di nullità della sentenza per
il difetto dei presupposti della previa restituzione nel termine ed in mancanza di
alcuna specificazione del ricorrente in ordine alle ragioni di doglianza sulla
qualificazione giuridica del fatto o sulla congruità del trattamento sanzionatorio
oggetto dell’accordo.

2. Inammissibile è altresì il ricorso proposto dall’imputato sulla mancata

Le censure del ricorrente si risolvono infatti in non consentite deduzioni di
merito a fronte di una sentenza che assolveva adeguatamente all’onere
motivazionale sul punto nell’enunciazione della mancanza dei presupposti per un
esito processuale più favorevole ai sensi del citato art. 129 (Sez. U. n. 10372 del
27/09/1995, Serafino, Rv.202270; Sez. 5, n. 1713 del 15/04/1999, Barba, Rv.
213633; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n.
6455 del 17/11/2011 (17/02/2012), Alba, Rv. 252085).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso dell’imputato segue la
condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda
processuale, appare equo determinare in €.1.500.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale, nonché quello di Braga
Gianfranco, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma
di €.1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 20/06/2013

Il Consigliere estensore

assoluzione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..

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