Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35371 del 20/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35371 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPRARO OSVALDO N. IL 01/07/1955
avverso la sentenza n. 1193/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
11/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/06/2014

OSSERVA

Tribunale di Brindisi, emessa in data 30.1.2012, con la quale Capraro Osvaldo, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena
di mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all’art.2 co.1 bis
L.638/1983.
2) Propone ricorso per cassazione Capraro Osvaldo, denunciando l’erronea applicazione
della legge penale in relazione alla L.638/1983.
3) Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1) La Corte territoriale, sulla base delle dichiarazioni rese a dibattimento dal teste
Domenico Alighieri (e non del mero verbale di accertamento), ha ritenuto che
pacificamente era stato omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali di cui all’imputazione.
3.2) Non c’è dubbio, poi, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sezioni Unite
n.27641 del 2003, che non sia configurabile il reato di cui all’art.2 comma 1 della
L.638/1983 senza il materiale esborso delle somme dovute al dipendente.
L’onere della prova di tale esborso, trattandosi di elemento costitutivo del reato,
grava sulla pubblica accusa, che può però assolverlo sia mediante il ricorso a prove
documentali o testimoniali oppure attraverso la prova indiziaria.
Tale prova, quindi, può essere desunta indirettamente da dati documentali (ad esempio
estratti dai libri paga) a meno che non si provi l’avvenuta falsificazione
(cfr.Cass.pen.sez.3 12.1.1996 n.2971).
3.2.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha
desunto l’avvenuta corresponsione delle retribuzioni dai modelli DM/10
(documentazione proveniente dallo stesso datore di lavoro) e da considerazioni di
carattere logico,.
Ha inoltre sottolineato che l’imputato non aveva neppure prospettato alcun elemento
o circostanza indicativi “di una realtà effettiva (in punto di materiale pagamento delle
retribuzioni) contraria a quella formalmente risultante dai documenti inviati all’INPS”.
4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
4.1) E’ appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso preclude la
possibilità di dichiarare la prescrizione (per alcune delle violazioni), maturata dopo
l’emissione della sentenza impugnata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa d
a somma di euro 1.000,00.
DEPOSITATO
Così deciso in Roma il 3,9.6.2014
IN CANCELLERIA

1) Con sentenza dell’11.10.2013 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA