Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35370 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35370 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELLITTERI BIBIANA N. IL 06/04/1979
avverso la sentenza n. 3802/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 23/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/06/2014

1) Con sentenza del 23.10.2013 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza
del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, con la quale Pellitteri Bibiana,
previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stata condannata
alla pena di mesi 5, giorni 10 di arresto ed euro 13.000,00 di ammenda per plurime
violazioni della normativa di cui al DPR 380/2001; pena sospesa subordinatamente alla
demolizione delle opere abusive.
Ricorre per cassazione Pellitteri Bibiana, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione di legge in relazione all’art.54 c.p., nonché la mancanza e manifesta illogicità
della motivazione in ordine alla violazione della normativa antisismica.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha rilevato
che non era configurabile l’esimente di cui all’art.54 c.p., non ricorrendo il requisito
della inevitabilità del pericolo.
La ricorrente, nel denunciare la violazione di legge, fa genericamente riferimento a
non meglio precisate deduzioni dibattimentali, in ordine alla impossibilità di
“provvedere in maniera diversa”, e richiede, comunque, una rilettura (non consentita in
questa sede) delle risultanze processuali.
2.2) I rilievi in ordine alla violazione della normativa antisismica, vengono sollevati per
la prima volta nel giudizio di legittimità, non risultando che essi siano stati oggetto
dei motivi di appello (cfr.pag.1 sent.).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 20.6.2014

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