Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3537 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3537 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

Data Udienza: 19/12/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRIMALDI ANDREA
nei confronti di:
GENNARO GIOVANNI CARLO N. IL 06/10/1950
avverso la sentenza n. 35/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
27/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in rsona del Dott. 2 A t`f “”LLO,
che ha concluso

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Udito, per la p e civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. H.,

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RITENUTO IN FATTO

1.Giovanni Carlo Gennaro, ritenuto responsabile con sentenza del Giudice di pace di Roma in
data 15-11-2010, del reato di minaccia in danno di Andrea Grimaldi, era assolto in appello
(sentenza tribunale di Roma 27-5-2011) per insussistenza del fatto sul rilievo che le
dichiarazioni della p.o., che aveva riferito della telefonata minatoria ricevuta dal Gennaro per
una controversia relativa all’uso dei passi carrai dell’immobile di residenza, non erano assistite

della stessa.
2.Ha proposto ricorso la parte civile agli effetti civili chiedendo ‘la riforma’ della sentenza
impugnata per vizio di motivazione.
3.11 giudice di secondo grado aveva ritenuto che i testi diversi dalla p.o. fossero meramente de
relato, senza considerare che uno di essi, Roberto Bolla, aveva riferito di aver ricevuto subito
dopo una telefonata dell’imputato che confermava quella minacciosa fatta poco prima dallo
stesso al Grimaldi. Inoltri i testi che avevano appreso dalla p.o. il contenuto e l’autore della
telefonata, erano stati presenti alla stessa e avevano qualificato ‘concitato’ il tono da parte
dell’altro interlocutore telefonico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso, per rispondere ai rilievi svolti dalla difesa dell’imputato nella discussione
orale, che la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione della parte civile ex art.
576 cod. proc. pen. non è correlabile alla mancata espressa indicazione che l’atto è
proposto ai soli effetti civili. La questione, che aveva dato luogo ad oscillazioni
giurisprudenziali, è stata risolta dalle sezioni unite penali di questa corte (Cass. Sez. U,
6509/2013) nel senso della non necessità della formale enunciazione della finalizzazione
agli effetti civili del gravame in quanto è lo stesso art. 576 cod. proc. pen. a
circoscrivere in tal senso la portata dell’impugnazione della parte civile laddove detta un
criterio rivolto piuttosto al giudice, al quale non è consentito travalicare tali limiti.
3.

Ne consegue che lo sbarramento normativo non sarebbe violato neppure in caso di
richiesta da parte dell’impugnante di affermazione della responsabilità penale che
implicherebbe comunque quella di risarcimento dei danni, la quale, peraltro,
presuppone l’accertamento, sia pure in via incidentale ed ai soli effetti civili, della
prima.

4.

Ciò posto ai fini di non trascurare l’apporto del difensore alla discussione orale, osserva
il collegio che la censura di vizio di motivazione della sentenza impugnata dedotta dalla
parte civile ricorrente coglie nel segno avendo effettivamente il tribunale tralasciato,
laddove ha ritenuto che l’assunto dell’offeso non fosse avvalorato se non da

2

da altri elementi se non da testimonianze de relato sul contenuto della telefonata e sull’autore

dichiarazioni de relato, che un altro condomino, come risulta dalla sentenza di primo
grado -per quanto di non agevole lettura in quanto manoscritta-, aveva dichiarato di
aver a sua volta ricevuto dal Gennaro, nell’identico contesto spazio temporale (il
predetto teste partecipava alla riunione condominiale cui era presente il Grimaldi), una
telefonata del Gennaro che riscontrava quella appena fatta dallo stesso alla p.o..
5. Sotto altro profilo il giudice di appello ha poi illogicamente sottovalutato le altre
testimonianze senza tener conto che esse avevano una portata confermativa della

dichiaranti erano stati fisicamente presenti alla telefonata tra Grimaldi ed un terzo, del
quale avevano percepito la voce ‘concitata’ dall’altro capo del telefono, apprendendo
immediatamente dopo dal Grimaldi -il quale, come si legge nella sentenza impugnata,
con il Gennaro era in rapporti ‘poco amichevoli’- che il suo interlocutore era per
l’appunto l’imputato e che questi lo aveva minacciato.
6.

La sentenza di secondo grado, ferma restando la pronuncia assolutoria intangibile in
presenza di ricorso della sola parte civile, va quindi annullata limitatamente alle
statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello
(Cass. Sez. U, 40109/2013), il quale seguirà un percorso motivazionale indenne dai vizi
di cui sopra.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili con rinvio per nuovo esame
al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Roma, 19.12.2013

Il consigliere estensor4
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versione della p.o. maggiore di quelle meramente de relato, dal momento che i

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