Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35369 del 20/06/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35369 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Mileto Elena, nata a Cantù il 03/11/1981
avverso la sentenza del 03/10/2012 del Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Como
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Piero Gaeta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata venivano applicate nei confronti di Elena Mileto
la pena di mesi nove di reclusione per il reato continuato di cui agli artt. 479 e
495 cod. pen., commesso in Como il 18/08/2010 dichiarando le false generalità
di Joana Mileto nata 1’01/01/1986 e facendo intestare con le stesse un verbale di
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Data Udienza: 20/06/2013
contravvenzione stradale, e la pena di C. L400 di multa di ammenda per il reato
di cui all’art. 116 cod. strada, commesso nella stessa occasione conducendo
un’autovettura in mancanza di patente di guida.
L’imputata ricorrente deduce mancanza di motivazione della sentenza in
quanto priva dei minimi requisiti di esistenza, completezza e logicità.
Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso si risolve nella proposizione di censure assolutamente generiche, a
fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua nel richiamo alla
mancanza delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc.
pen. (Sez. U. n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202270; Sez. 5, n. 1713
del 15/04/1999, Barba, Rv. 213633; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin,
Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 (17/02/2012), Alba, Rv. 252085), e
nell’affermazione di adeguatezza della pena inflitta (Sez. 5, n. 489 del
25/01/2000, Cricchi, Rv. 215489; Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio,
Rv. 245209).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in C.1.500.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C.1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 20/06/2013
Il Consigliere estensore
CONSIDERATO IN DIRITTO