Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35368 del 30/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35368 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATENA FRANCO N. IL 25/08/1951
avverso l’ordinanza n. 1360/2012 TRIBUNALE di ANCONA, del
25/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

cA

culi9J-L1A):

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 30/05/2013

Roma 30.5.2013
Il consigf
Antonio

estensore

nte
arasca

FATTO E DIRITTO
Catena Franco ha presentato ricorso , per abnormità, avverso l’ordinanza 25.9.2012 con la quale il
tribunale di Ancona ha rigettato la richiesta di giudizio abbreviato. In data 13.5.2013 ha depositato
memoria difensiva, ex art. 611 cpp.
Il ricorso è da considerare inammissibile perché intempestivo.
L’ordinanza è stata pronunciata in data 25.9.2012, nel corso di udienza dibattimentale, alla
presenza del difensore del Catena, ritualmente dichiarato contumace e quindi rappresentato , ex art.
420 quater cpp, dal difensore medesimo.
Il ricorso, presentato in data 7.11.2012 non ha quindi rispettato la disciplina del termine di
impugnazione, prevista dall’art. 585 cpp, la cui decorrenza inizia dal momento della conoscenza
legale o, in mancanza, da quella effettiva. Nel caso in esame , tenuto conto dell’avvenuta
conoscenza dell’ordinanza al momento della sua lettura, all’udienza 25.9.2012, va ritenuto che il
ricorso ,depositato in cancelleria il 7.11.2012 , è stato proposto oltre il prescritto termine di quindici
giorni (art. 585 co. 1 lett. a), decorso — si ribadisce- dalla data di emissione del provvedimento,
avvenuta mediante lettura in udienza, alla presenza del difensore(art. 585 co. 2 lett. b) .
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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