Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35368 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35368 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANFILIPPO ANNA N. IL 16/07/1979
avverso la sentenza n. 2178/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/06/2014

1) Con sentenza del 3.10.2013 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, resa in data
20.2.2013, con la quale Sanfilippo Anna, previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, era stata condannata alla pena di mesi 2 di arresto ed euro
10.000,00 di ammenda per plurime violazioni della normativa di cui al DPR 380/2001)
subordinava la sospensione della pena alla demolizione delle opere abusive e concedeva
il beneficio della non menzione.
Ricorre per cassazione la Sanfilippo, a mezzo del difensore, denunciando la erronea
applicazione delle norme di cui al DPR 380/2001, stante la irrilevanza penale delle
opere eseguite, nonché la erronea applicazione di norme sostanziali in ordine all’entità
della pena irrogata ed alla subordinazione della sospensione della pena alla demolizione
delle opere.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Per giurisprudenza consolidata di questa Corte sono realizzabili con denuncia di
inizio attività (ora SCIA) gli interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore,
owero che comportino una semplice modifica dell’ordine in cui sono disposte le diverse
parti dell’immobile, e con conservazione della consistenza urbanistica iniziale,
classificabili diversamente dagli interventi di ristrutturazione edilizia descritti
dall’art.10 comma 1 lett.c) DPR n.380/01, che portano ad un organismo in tutto o in
parte diverso dal precedente (cfr.ex multis Cass.pen.sez. 3, 23.1.2007 n.1893).
2.1.1) Con accertamento in fatto, adeguatamente argomentato, i Giudici di merito
hanno ritenuto che le opere realizzate avessero comportato la realizzazione di un
organismo edilizio diverso da quello preesistente, per cui necessitavano di permesso di
costruire.
Peraltro / dallo stesso ricorso risulta chet per l’opera oggetto dell’interventgera stata
presentata richiesta di sanatorio.
Ed è pacifico che non sia applicabile il regime della D.I.A. (ora SCIA) a lavori edilizi
che interessino manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati, in quanto gli
interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della
manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della
ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche)
ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono
strutturalmente” (cfr.Cass.pen.sez.3 n.21490 del 19.4.2006).
2.2) Quanto ai rilievi in ordine alla violazione della normativa antisismica,
correttamente la Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza consolidata di
questa Corte, secondo cui le contrawenzioni previste dalla normativa in questione
puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della P.A. Ne
deriva che l’effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti
adempimenti è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica
postuma dell’assenza del pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide

OSSERVA

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sulla illiceità della condotta , poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di
inizio della attività (cfr.Cass.pen.sez.3, 17 giugno 1997 n.5738).
Le disposizioni della normativa antisismica si applicano, invero, a tutte le costruzioni la
cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei
materiali usati e delle strutture realizzate- a differenza della disciplina relativa alle
opere in conglomerato cementizio armato- in quanto l’esigenza di maggior rigore nelle
zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte,
quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato
(Cass.pen.sez.3 , 24 10.2001 n.38142).
2.3) Infine, in ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha ritenuto
che la pena inflitta in primo grado non potesse essere ridotta, in quanto
“proporzionata al disvalore del fatto”.
2.4) Legittimamente, infine, è stata subordinata la sospensione della pena alla
demolizione dell’opera abusiva.
L’art.165 consente, infatti, di subordinare la sospensione della pena alla eliminazione
delle conseguenze dannose del reato (tale certamente deve ritenersi per l’assetto del
territorio l’opera abusivamente realizzata).
Sicchè, “in tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare
il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera
abusiva, in quanto il relativo ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose
del reato” (cfr.ex multis Cass-sez.3 n.38071 del 19.9.2007; Cass.sez.3 n.18304 del
17.1.2003).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
3.1) E’ appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso preclude la
possibilità di dichiarare la prescrizione, maturata dopo l’emissione della sentenza
impugnata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 20.6.2014

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