Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35366 del 30/05/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35366 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTRATE MARIAN N. IL 08/10/1986
avverso l’ordinanza n. 268/2012 TRIBUNALE di BASSANO DEL
GRAPPA, del 13/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 30/05/2013
Va a questo punto rilevato che , secondo un consolidato e condivisibile orientamento
giurisprudenziale, integra una nullità assoluta insanabile, a norma dell’art. 178 lett. c) e 179 cpp,per
violazione di una norma processuale , concernente l’assistenza dell’imputato e la presenza del
difensore, l’omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell’udienza per la convalida
dell’arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, in quanto risulta irrimediabilmente compromesso
il diritto dell’indagato di farsi assistere dal difensore di fiducia ( sez. 3 , n. 46714 dell’11.10.2012,
rv 253873; n. 1760 del 2004 rv. 231291; S.U. n. 39414 del 30.10.02, rv 222553) . Né appare
conforme a una razionale interpretazione della disciplina sul diritto di difesa, riconoscere a tale
trasgressione la qualifica di nullità d’ordine generale a regime intermedio, sanabile qualora —come
nel caso di specie- né l’indagato né il difensore nominato d’ufficio la eccepiscano tempestivamente.
Si verrebbe ad accettare l’irrazionale paradosso di una sanatoria di nullità per violazione del diritto
di difesa, realizzata ,riconoscendo decisivo rilievo alla carenza di assistenza tecnica del difensore
irritualmente nominato e alla carenza di autodifesa tecnica dell’indagato, da lui dismessa
,attraverso la nomina di un professionista della difesa, resa vana dalla mancata comunicazione
dell’udienza. L’ordinanza di convalida dell’arresto va quindi annullata senza rinvio.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza di convalida dell’arresto impugnata.
Roma 30.5.2013
FATTO E DIRITTO
Nell’interesse di Istrate Marian è stato presentato dal difensore ricorso avverso l’ordinanza
emessa dal Gip del tribunale di Bassano del Grappa, il 13.8.2012, con la quale è stato convalidato
l’arresto del predetto ,avvenuto alle ore 4 dello stesso giorno , per violazione di legge in riferimento
al combinato disposto degli artt. 178 lett. c),179, 390 co. 2 cpp : a seguito della comunicazione di
nomina quale difensore di fiducia, ricevuta a mezzo telefax ,inviato alle ore 10,34, l’avv. Salvo
Fois non ha ricevuto l’atto ,previsto dall’art. 390 co. 2 cpp, contenente l’indicazione della data
dell’udienza di convalida dell’arresto . Questa omissione ,secondo il difensore, determina una
nullità assoluta, in quanto ha impedito l’obbligatoria a presenza del difensore di fiducia e la sua
conoscenza degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria, sfociati nell’arresto.
Il ricorso merita accoglimento.
Dagli atti risulta che
– l’avv. Fois è stato nominato difensore di fiducia dell’Istrate, arrestato nella flagranza di
reato di tentato furto aggravato, alle ore 4 del 13.8.2012;
la nomina risulta dal processo verbale di arresto,redatto alle ore 7,15;
la comunicazione della nomina è avvenuta a mezzo telefax ,inviato dal commissariato di
Bassano del Grappa ,alle ore 10,34 dello stesso giorno
l’udienza di convalida è stata fissata dal Gip alle successive ore 12,30;
la comunicazione relativa alla data e al luogo dell’udienza predetta è stata comunicata al
P.M.,a mezzo telefax trasmesso alle ore 11,31,ma non risulta che sia stata notificata al
difensore di fiducia, in violazione dell’obbligo previsto dl comma 2 dell’art. 390 cpp ;
l’udienza si è svolta in assenza dell’avv. Fois e in presenza di un difensore di ufficio.