Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35366 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35366 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALIERNO VINCENZO N. IL 26/11/1982
IAVARONE MICHELE N. IL 27/07/1966
avverso la sentenza n. 17339/2009 TRIB.SEZ.DIST. di AFRAGOLA,
del 13/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 20/06/2014

Con sentenza in data 13/6/2011 del Tribunale di Napoli i Sigg. Vincenzo SALIERNO e
Michele IAVARONE sono stati condannati alla pena di 6.000,00 euro di ammenda ciascuno
in relazione al reato previsto dagli artt.110 cod. pen. e 256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006,
n.152, commesso il 29/10/2008.

Il ricorso è manifestamente infondato ed estraneo ai limiti della cognizione del giudice di
legittimità. Invero, i ricorrenti propongono censure che introducono contestazioni in punto di
fatto e che sollecitano la Corte a rivisitare le valutazioni operate nel merito dal giudicante; si
tratta di richieste estranee al giudizio di legittimità alla luce di quanto affermato dalla costante
giurisprudenza, secondo cui è “preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti” (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n.22256 del 26
aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).
Ora, l’esame delle pagine 5-8 della sentenza, relative alla posizione degli odierni ricorrenti, e
quella delle pagine 8-10, relative alla posizione Valentino, non evidenziano affatto quella
inaccettabile disparità che i ricorrenti lamentano. Il giudicante ha esposto in modo chiaro e
logico le ragioni che inducono a ritenere verosimile la tesi esposta dalla difesa Valentino, la cui
posizione contrattuale e aziendale è diversa da quella dei ricorrenti, e inducono, al contrario, a
ritenere non accoglibile quella dei sigg. Salierno e Iavarone. E poiché in presenza di una
motivazione immune da vizi logici alla Corte non sono attribuiti margini valutativi della
ricostruzione dei fatti e della decisione di merito, il ricorso va giudicato palesemente infondato.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con
conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente
versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 20/6/2014

DEPOSITATO

Avverso tale decisione gli imputati propongono ricorso col quale lamentano vizio di motivazione
ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.192 e 533 cod. proc. pen.
sussistendo un vizio di travisamento della prova anche con riferimento alla decisione di
assoluzione del coimputato Valentino.

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