Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35364 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35364 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPALE() ROCCO N. IL 12/06/1980
avverso la sentenza n. 2656/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
16/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 20/06/2014

Con sentenza in data 16/5/2013 la Corte di Appello di Bari ha parzialmente riformato la
sentenza del 22/4/2009 del Tribunale di Bari e, previa concessione delle circostanze attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza, ha rideterminato in un anno e tre mesi di reclusione e
200,00 euro di multa la pena inflitta al Sig. Rocco PAPALE° in relazione al reato previsto
dagli artt.81, 334 e 349 cod. pen., commesso il 22/3/2007.

La Corte deve rilevare che l’unico motivo di ricorso non solo risulta articolato in poche righe e
del tutto privo di indicazione dei capi e dei punti della decisione che intende sottoporre a
critica, ma opera riferimento ad ipotesi di decisione diversa da quella impugnata, posto che
richiama i limiti di applicazione della pena e censura la mancata applicazione dell’art.129 cod.
proc. pen.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/6/2014

i

l Presidente

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta vizio di motivazione ai
sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. in relazione all’art.129 cod. proc. pen.

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