Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35363 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 35363 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TALBI MOHEDDINE N. IL 11/12/1966
avverso l’ordinanza n. 194/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
29/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
lette/ste le conclusioni del PG Dott.

1.069U-0

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/04/2013

-TALBI MOHEDDINE,a mezzo del difensore formulava innanzi alla Corte di
Appello di Venezia istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza
contumaciale emessa in data 18 febbraio 2010 dal Tribunale;
rilevava al riguardo di essere detenuto da117/2/2012,per espiazione pena di cui
all’ordine di esecuzione n.313/2012,e che in data 13.4.2012 era stato notificato nuovo
ordine di esecuzione inerente alla pena di cui alla sentenza emessa in contumacia il
18/2/2010 dal Tribunale di Padova,divenuta definitiva il 25.3.2012.
l’istante rilevava di essere stato ininterrottamente detenuto,fino alla data del
13.1.2012,e asseriva di non avere avuto conoscenza della sentenza innanzi
menzionata;
tanto premesso, l’adita Corte territoriale trasmetteva gli atti a questa Corte,rilevando
che l’istanza riguardava sentenza emessa ai sensi dell’art.444 CPP.;
RILEVA IN DIRITTO
Deve ritenersi l’inammissibilità del ricorso.
Come evidenziato dal PG in SEDE,secondo il consolidato orientamento
giurisprudenziale di questa Corte,per cui vale menzionare Sentenza n.26042/2003-e
sentenza n.6326/ 2000 —quando l’imputato rilascia procura speciale al difensore per
procedere al “patteggiamento” nella fase preliminare al díbattimento,acconsente
implicitamente ma chiaramente allo svolgimento di esso in sua assenza,sicchè egli è
rappresentato dal difensore e non può farsi luogo alla dichiarazione di
contumacia;con la conseguenza che la lettura della sentenza equivale a notificazione
e che da essa decorre il termine per proporre impugnazione.
Alla stregua di tali rilievi l’istanza de qua si rivela manifestamente
infondata,mancando i presupposti della mancata conoscenza legale del
provvedimento in riferimento al quale viene avanzata istanza di restituzione nel
termine di impugnazione.
Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso,a cui consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento della somma di
€1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende-

RITENUTO IN FATTO

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle
Ammende.
Roma,decíso in data 23 aprile 2013.

PQM

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