Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35363 del 20/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35363 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TONELLI PIERANGELA N. IL 20/02/1965
avverso la sentenza n. 1699/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
09/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 20/06/2014
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Ritenuto:
— che la Corte di appello di Genova, con sentenza del 9/10/2013 ha confermato la decisione con la
quale, in data 9/12/2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia aveva
affermato la responsabilità penale di TONELLI Pierangela per il reato di cui all’articolo 73 d.P.R.
309\90 (detenzione illecita di eroina pari a circa 282 dosi — acc. in Sarzana, il 5/8/2009);
— che il ricorso, caratterizzato per la sua genericità, sostanzialmente ripropone le medesime questioni
prospettate con l’atto di appello. La sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata, avendo i
giudici del gravame ricordato come la prevenuta fosse stata sorpresa nella flagranza del reato ed
avesse fornito giustificazioni non credibili e che la pena, avuto riguardo alla quantità dello
stupefacente risulta adeguata, avendo peraltro il giudice di prime cure valutato anche elementi
positivi, ivi compreso lo stato di tossicodipendenza dell’imputata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in I À nella camera di consiglio del 20.6.2014
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, deducendo
l’insufficienza della motivazione in punto di affermazione della responsabilità e di quantificazione
della pena;