Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35362 del 23/04/2013
Penale Ord. Sez. 5 Num. 35362 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRAGHO’ GIUSEPPE N. IL 30/09/1947 parte offesa nel procedimento
c/
PUGLIESE IVAN N. IL 17/05/1979
avverso il decreto n. 1889/2012 GIP TRIBUNALE di COSENZA, del
18/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
lette/ifite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 23/04/2013
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 18/4/12 il GIP presso il Tribunale di Cosenza disponeva
all’art.595 CP.e art.13 L.n.48/1947,rilevata la configurabilità dell’esimente di cui
all’art.51 CP.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione la persona offesa dal
reato,BRAGO Giuseppe,a mezzo del difensore munito di procura
speciale,deducendo:
1-la violazione dell’art.410 CPP..
A riguardo evidenziava che il Giudice aveva emesso il decreto de quo omettendo di
fissare l’udienza camerale,in presenza di opposizione alla richiesta di archiviazione.
2-vizio di motivazione,in riferimento all’art.127 comma 5 CPP. ,rilevando che il
giudice aveva omesso di specificare le ragioni poste a fondamento del provvedimento
di archiviazione.
Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
RILEVA IN DIRITTO
Va preliminarmente osservato che l’impugnazione risulta tardivamente
proposta,atteso che il decreto di archiviazione risulta notificato ,come evidenziato dal
PG in Sede,in data 19/4/2012,e il ricorso risulta depositato con atto trasmesso con
raccomandata ,in data 9/5/2012,ossia oltre il termine di quindici giorni indicato
dall’art.585 comma I lett.a) CPP.che è da ritenere applicabile anche ai provvedimenti
emessi de plano(Cass.Sez.V,30/10/2011)-Tanto premesso deve altresì evidenziarsi
che i motivi di impugnazione sono manifestamente infondati.
l’archiviazione del procedimento a carico di PUGLIESE Ivan per reato di cui
Invero secondo quanto emerge dal testo del decreto impugnato il giudice procedente
ha emesso il provvedimento dopo avere dato atto che era stata proposta opposizione
alla richiesta di archiviazione dal difensore della persona offesa,rilevando
l’inammissibilità di tale atto,in quanto privo di indicazioni inerenti alle indagini
suppletive,ritenute peraltro superflue;
CPP.,avendo il giudice motivato circa la inammissibilità della opposizione(rilevando
anche la superfluità di indagini suppletive in riferimento alla fattispecie ipotizzata)-e
sulla infondatezza della notizia di reatoPertanto la censura inerente alla pretesa violazione del contraddittorio si rivela
manifestamente infondata essendo legittimamente emesso il decreto di archiviazione
de plano,in presenza di una opposizione inammissibile.
Va in tal senso dichiarata l’inammissibilità del ricorso,a cui consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali,e al versamento della somma di euro
1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro1.000,00 a favore della Cassa delle
Ammende.
Roma,deciso in data 23 aprile 2013.
in tal senso non si configura nella specie la ritenuta violazione dell’art.410