Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35361 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35361 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOTTOLESE STELLA N. IL 25/02/1980
avverso la sentenza n. 1399/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
16/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 20/06/2014

Con sentenza in data 16/10/2013 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del
11/11/2009 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di La Spezia con cui la Sig.ra

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta: a) errata applicazione di
legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio motiv in relazione alla circostanza ex art.114
cod. pen.; b) errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. in relazione all’art.73, comma 5, del
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Osserva in via preliminare la Corte che la
ricorrente propone censure che introducono contestazioni in punto di fatto e che sollecitano la
Corte a rivisitare le valutazioni operate nel merito dal giudicante; si tratta di richieste estranee
al giudizio di legittimità alla luce di quanto affermato dalla costante giurisprudenza, secondo
cui è “preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti” (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n.22256 del 26 aprile-23
giugno 2006, Bosco, rv 234148).
Tale è certamente la richiesta di considerare minima la partecipazione della ricorrente al reato;
si tratta di richiesta che potrebbe essere accolta solo ove i giudici di merito avessero ritenuto la
condotta della ricorrente occasionale e inconsapevole almeno fino al momento della vista della
confezione contenente la sostanza, mentre la sentenza impugnata offre una chiara motivazione
delle ragioni (relazione della ricorrente col coimputato; modalità della trasferta a Livorno;
reazione della ricorrente al momento del controllo) che inducono a ritenere che sussistesse un
pieno accordo fin dall’inizio del viaggio verso Livorno. Si tratta di motivazione priva di vizi logici
e non censurabile in questa sede.
Ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento alla richiesta di riconoscere l’ipotesi
attenuata ex art.73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Una volta esclusa la ridotta
partecipazione fisica e psicologica al trasporto della sostanza, non è dato comprendere come il
trasporto di circa 480 grammi di eroina destinata ad essere ceduta a terzi possa venire
ricondotta nell’alveo del citato comma 5, risultando evidente la correttezza del ragionamento
esposto dalla Corte di appello con riferimento sia alla gravità del fatto e alla sua offensività in
concreto.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi
la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Stella MOTTOLESE è stata condannata, previa concessione delle circostanze attenuanti
generiche e diminuzione della pena ex art.442 cod. proc. pen., alla pena di due anni e otto
mesi di reclusione e 14.000,00 euro di multa in relazione al reato previsto dagli artt.110 cod.
pen. e 73 prima parte del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere detenuto illegalmente e
trasportato circa 480 grammi di eroina in data 3/4/2009.

Così deciso in Roma il 20/6/2014

DEPOSITATO

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