Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35360 del 20/06/2014
Penale Sent. Sez. 7 Num. 35360 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO
OfflIlli;”–AlNWA , e NTrisi i a
sul ricorso proposto da:
VASILAJ BESJAN N. IL 28/12/1984
avverso la sentenza n. 160/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
30/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;
Data Udienza: 20/06/2014
1) Con sentenza in data 30.4.2013 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Treviso, emessa in data 14.3.2012, con la quale Vasilaj
Besjan era stato condannato per il il reato di cui agli artt.81 c.p., 73 comma 5 DPR
309/90 (limitatamente alle cessioni di cocaina a Montagner Aljson e Gagno Davide),
riconosceva le circostanze attenuanti generiche e rideterminava la pena in anni 1,
mesi 3 di reclusione ed euro 2.500,00 di multa.
2) Ricorre per cassazione l’ imputato, a mezzo del difensore, denunciando la erronea
applicazione degli artt.133 e 81 co.2 c.p. con riferimento all’entità della pena
irrogata.
3) La Corte territoriale, nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche, in
accoglimento dell’appello dell’imputato, ha rideterminato la pena in misura tale da non
superare la media edittale ed ha apportato un contenuto aumento per la continuazione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, la specifica e dettagliata
motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, è necessaria soltanto se la pena
sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti
essere sufficiente a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art.133 c.p.le
espressioni del tipo: “pena congruaTM, “pena equa” (cfr. Cass.pen. Sez. 2 n.36245 del
26.6.2009).
3.1) Va, però, tenuto conto della normativa sopravvenuta di cui all’art.2 D1.23.12.2006
n.146, conv., in L.21.2.2014 n.10, successivamente modificata dal D.L. 20.3.2014 n.36
conv. in L.16.5.2014 n.79, che ha riformulato l’art.73 co.5 DPR 309/90, configurando il
fatto di lieve entità come ipotesi autonoma di reato, e prevedendo la pena della
reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da euro 1.032,00 ad euro 10.329,00.
Il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 (art.157 comma 1 e 161 comma 2
c.p.) è maturato, essendo stato il reato commesso da settembre 2005 a gennaio 2006
(cessioni a Gagno Davide) e nel dicembre 2005 (cessione a Montagner), da marzo
2013 a giugno 2013.
3.2) La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché il residuo reato
è estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il residuo reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 20.6.2014
OSSERVA