Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35360 del 03/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35360 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BATTAZZI ROLANDO N. IL 07/07/1951
SABA GIUSEPPINA N. IL 21/03/1954
avverso la sentenza n. 205/2010 TRIBUNALE di LIVORNO, del
16/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale ‘n perza del Dott. A.t4iim.)”.4
che ha concluso per
< Udito, per la parte civile, l'Avv r.. UditillifensorAAvv. P.a.1 Data Udienza: 03/07/2013 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza del 16 dicembre 2011, ha riformato, su impugnazione della sola parte civile, la sentenza del Giudice di pace di Piombino del 22 gennaio 2010 che li aveva assolti ed ha condannato Battazzi risarcimento del danno e alla rifusione delle spese del giudizio per il reato di minacce in danno di Giffoni Sandra. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati Battazzi e Saba, a mezzo del proprio comune difensore, lamentandone: a) l'erronea condanna ad una sanzione penale in presenza d'impugnazione ad opera della sola parte civile; b) una violazione delle norme processuali e una motivazione illogica in merito alla mancata acquisizione al fascicolo processuale di documenti attinenti investigazioni difensive; c) una motivazione illogica in merito alla valutazione circa la portata minatoria delle parole pronunciate dagli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve procedersi all'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, con riferimento alla condanna degli odierni ricorrenti alla sanzione penale della multa in quanto appare fondato il primo motivo di ricorso. 2. In fatto, si osserva come la sentenza di primo grado del Giudice di pace avesse assolto gli imputati dall'imputazione ascritta di minacce per non aver commesso il fatto la Saba e il Battazzi ai sensi dell'articolo 530 comma 2 cod.proc.pen.. La parte civile, a sua volta, aveva proposto appello al fine di sentir riformare tale sentenza in ordine agli effetti civili. 3. In diritto, questa volta, è indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, maturato sulla scia della pronuncia delle Sezioni Unite (v. la citata, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2007, n. 27614) come, pur dopo le modificazioni introdotte dalla Legge n. 46 del 2006, articolo 6, all'articolo 576 cod.proc.pen., la parte civile abbia facoltà di proporre appello, ma soltanto agli effetti della 1 Rolando e Saba Giuseppina alla pena di euro 50,00 di multa nonché al responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado. Tale facoltà le deriva dalla regola generale dettata dall'articolo 576 cod.proc.pen., in tema di impugnazione della parte civile, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento: norma, certamente, applicabile al processo davanti al Giudice di pace in forza del richiamo di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, articolo 2 (v. Cass. Sez. V 18 giugno 2008, n. 38600 e Non sussisteva, però, giuridica possibilità per il Giudice di appello di riformare in peius l'impugnata sentenza in difetto d'impugnazione del Pubblico Ministero ex articolo 597 comma 2 cod.proc.pen.. 3. Quanto alle statuizioni civili, di converso, le stesse devono essere integralmente confermate. Invero, da un lato, la mancata acquisizione al dibattimento di una determinata documentazione, in difetto di accordo delle parti, appare ispirata alla pacifica giurisprudenza di questa Corte e alla volontà della norma invocata (articolo 493 cod.proc.pen.) e, d'altra parte, la valutazione del Giudice dell'impugnazione circa la penale responsabilità degli imputati riposa su accertamenti in fatto (dichiarazione parte offesa e teste Congiu) che non è possibile rimettere in discussione avanti questa Corte di legittimità ove sostenuta da idonea e congrua motivazione. Infatti, nel caso di specie e in fatto questa volta, non si ravvisa alcuna manifesta illogicità nella motivazione del Giudice del merito, avendo, da un lato, il giudicante perfettamente risposto alle asserzioni defensionali degli imputati ed avendo, d'altra parte, riscontrato la deposizione testimoniale della parte offesa secondo quanto imposto dalla costante giurisprudenza di legittimità sul punto (v. da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2012 n. 41461) 4. Quanto all'ultimo motivo, relativo alla portata minatoria delle espressioni adoperate ("questa te la faccio pagare cara" dal Battazzi e "ci saranno altre occasioni per fargliela pagare" dalla Saba) si osserva, come ripetutamente affermato da questa stessa Sezione (v. da ultimo la sentenza 12 maggio 2010 n. 21601), che nel reato di minaccia è essenziale la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi in concreto, essendo sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male 2 Sez. V 24 ottobre 2008, n. 23193). minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere desunto dalla situazione contingente. 5. In conclusione, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, quanto all'irrogazione della sanzione della multa in danno dell'imputato odierno ricorrente che deve essere eliminata; nel resto i ricorsi non sono P.T.M. La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali; rigetta i ricorsi agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 3/7/2013. meritevoli di accoglimento, con la conferma delle decise statuizioni civili.

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